Come, quindi, difendersi da questa invasione cartacea? Anzitutto affiggendo un’insegna al di fuori dello stabile comunicando la volontà dei comproprietari di non ricevere la pubblicità e avvertendo che la consegna di opuscoli può integrare il reato di cui all’articolo 660 del Codice penale (molestia o disturbo alle persone). Ulteriore difesa introdotta dal Decreto Sviluppo del 2011 è la possibilità per i cittadini di inserire il proprio indirizzo nel Registro Pubblico delle Opposizioni, fino ad allora utilizzato solo per limitare la pubblicità telefonica (ancora, però, in attesa del regolamento attuativo).
Nel caso in cui non vi fosse unanimità sul blocco della pubblicità, che potrebbe invece essere voluta da alcuni condòmini, si potrà deliberare l’istituzione di una casella postale esterna al condominio, deputata unicamente alla consegna dei dépliant informativi.
Infine, una soluzione ottimale parrebbe quella di dotare lo stabile di un indirizzo di posta elettronica certificata (a libero accesso da parte dei condòmini) al quale le aziende potrebbero inviare le pubblicità senza tempestare di volantini le caselle postali di tutti i condòmini.
In ogni caso l’amministratore dovrà inserire nell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale la volontà di istituire la casella postale condominiale dedicata alla pubblicità (sia questa fisica o informatica) e farsi parte diligente per la creazione della stessa in caso di voto positivo dei condòmini.