12.10.2012

Contratti di rete aperti ai professionisti

  • Italia Oggi

I contratti di rete devono essere aperti anche ai professionisti in quanto «operatori economici» in grado di aggiudicarsi appalti pubblici; va stabilito il principio della responsabilità solidale per tutti gli aderenti al contratto di rete nell’esecuzione del contratto di appalto.

È quanto afferma l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ha inviato un atto di segnalazione (la n. 2 del 27 settembre 2012) al Governo e al Parlamento suggerendo un intervento normativo volto ad introdurre nel Codice dei contratti alcune regole che possano consentire la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara.

L’Atto di segnalazione, adottato a seguito di una apposita consultazione con gli operatori di settore nel luglio scorso in cui era sostanzialmente emersa l’impossibilità di ammissione in via interpretativa delle reti di imprese alle gare di appalto, affronta alcuni profili giuridici e operativi attinenti alla partecipazione alle gare, al possesso dei requisiti di qualificazione, alla partecipazione anche di professionisti ai contratti di rete, partendo dal presupposto che si debbano dettare regole ad hoc visto che «il contratto di rete non è in toto assimilabile» né ai raggruppamenti temporanei di imprese, né ai consorzi.

Dal punto di vista operativo l’Avcp richiama la necessità che la partecipazione congiunta a procedure di appalto pubblico rappresenti «uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune» e che tale partecipazione comune sia inserita nel contratto. L’organismo di vigilanza sui contratti pubblici distingue poi fra reti che abbiano un organo comune di rappresentanza e reti che ne siano sprovviste. Nel primo caso, in virtù del rapporto di mandato conferito all’organo di rappresentanza, quest’ultimo potrebbe presentare domanda di partecipazione o offerte per tutte o determinate procedure di gara in qualità di mandataria, se in possesso dei requisiti di qualificazione, sottoscrivendo la domanda o l’offerta. In tale caso, però, l’Autorità chiarisce che occorrerebbe anche esibire il contratto di rete e il sottostante mandato. Se invece non fosse previsto un organo di rappresentanza, o se l’organo di rappresentanza non fosse qualificato come mandataria, occorrerebbe richiedere per ciascuna gara un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti parte della rete, che vestirebbe il ruolo di mandatario ed esprimerebbe l’offerta in nome e per conto dei mandanti. Per quel che attiene la fase di esecuzione del contratto, nella segnalazione si afferma che bisognerebbe comunque sancire «la responsabilità solidale, nei confronti della stazione appaltante, delle imprese «retiste» che stipulano il contratto di appalto, alla pari di quanto previsto per i raggruppamenti temporanei», ma con la precisazione che questa responsabilità «in alcun modo può ritenersi estesa ai soggetti che, seppur sottoscrittori del contratto di rete, non abbiano preso parte alla specifica procedura di gara». Anche per quel che riguarda la nozione di «imprenditori» che possono fare parte ai contratti di rete e, quindi, attraverso questa forma essere ammessi alle gare di appalto, nell’atto di segnalazione, l’Autorità fa chiaramente intendere che, in base alla normativa comunitaria e alla nozione di operatori economici (persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private), si dovrebbe fare riferimento a tutti i soggetti che, prescindendo dal loro status giuridico, svolgono «qualsiasi attività che si concretizzi nell’offerta di beni e servizi sul mercato». Appare evidente che in tale modo, correttamente, l’Autorità afferma la necessità di aprire i contratti di rete anche a professionisti e studi professionali. Ma questo significa che per raggiungere tale scopo, dice l’Autorità, «sarebbe necessaria una modifica legislativa volta a permettere la partecipazione alle reti di impresa anche a professionisti non qualificabili alla stregua di imprenditori in senso civilistico». Una modifica, questa volta, non del Codice dei contratti pubblici, ma del dl 10 febbraio 2009, n. 5 che ha istituito il contratto di rete.