28.07.2014

Conti, errori recenti rimediabili Tempo fino al 30/9 per evitare l’invio di una integrativa

  • Italia Oggi

Per sistemare l’errore contabile riscontrato nel 2014, dopo l’approvazione del bilancio, ma riferito al periodo d’imposta appena chiuso (2013), c’è tempo fino al 30 settembre prossimo, termine di presentazione telematica della dichiarazione Unico 2014 – periodo d’imposta 2013.

La correzione, infatti, potrebbe essere eseguita nel periodo successivo (2014), ma con indicazione corretta del modello Unico 2014, evitando così la presentazione di una dichiarazione integrativa, entro l’anno successivo (30/09/2015).

Questa la possibilità indicata da Assonime nella circolare 12/06/2014 n. 20 (si veda ItaliaOggi del15/07/2014), dopo che sul tema della correzione degli errori contabili era già intervenuta l’Agenzia delle entrate con altro documento di prassi (circ. 24/09/2013 n. 31/E).

Nel frattempo, gli operatori (professionisti e associazioni) sono chiamati a redigere il modello dichiarativo che tenga conto degli errori riscontrati dai contribuenti, per l’irregolare imputazione dei componenti (positivi e/o negativi) di reddito originati da errori di natura contabile.

Come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze n. 28159/2013 e n. 17195/2006) la violazione del «principio della competenza» genera un’irregolarità che, in talune circostanze, può anche realizzare un effetto di duplicazione dell’imposta quando il contribuente, non sanando autonomamente l’errore, riceve un accertamento per il periodo nel quale il costo è stato «scaricato» e lo stesso risulta non di competenza e, di conseguenza, viene recuperato a tassazione.

Infatti, detta situazione comporta il pagamento di maggiori imposte, sia nel periodo in cui detto componente negativo è stato imputato in frode al principio di competenza temporale per effetto del recupero eseguito in fase di accertamento, sia nel periodo in cui, il detto costo, non è stato assolutamente imputato.

Preliminarmente, è opportuno ribadire che, per le Entrate, sono rilevanti soltanto gli errori di natura contabile, mentre per la dottrina più autorevole (Assonime in primis) le correzioni sono possibili anche con riferimento agli errori di altra natura, come per esempio quelli fiscali relativi all’errata imputazione delle perdite su crediti; in entrambi i casi, però, è necessario verificare quando la dichiarazione risulta emendabile o meno, ai sensi delle disposizioni contenute, in particolare, nel comma 8-bis, dell’art. 2, dpr 322/1998.

Con la circolare indicata (circ. n. 31/E/2013), l’Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità attraverso le quali il contribuente può sistemare le irregolarità fiscali derivanti dalla violazione del principio di competenza, precisando che, in via di principio, la procedura di correzione è irrilevante, ma che si rende necessario sistemare gli aspetti tributari.

Se, per esempio, nel definire il bilancio relativo al periodo d’imposta 2013, il contribuente si accorge di non aver imputato un componente negativo, non determinante ai fini del risultato, nel bilancio del 2011, in ossequio al principio contabile Oic 29, deve eseguire una correzione al conto economico del 2013, con l’inserimento tra gli oneri e/o i proventi straordinari del detto componente, procedendo nella «sterilizzazione» fiscale dello stesso.

Le Entrate (circ. n. 31/E/2013 § 1), infatti, precisano che tale componente negativo non può assumere un immediato rilievo di natura tributaria, giacché non si configura, in tal caso, come sopravvenienza passiva, di cui all’art. 101 del dpr 917/1986 (Tuir).

Pertanto, nel modello Unico 2014 (o SC, SP, ENC o PF), dovrà essere indicata una variazione in aumento nel quadro «RF», rigo «31», utilizzando il codice «37».

Prima dell’intervento dell’agenzia, per il recupero delle imposte pagate in entità maggiore nel periodo di mancata imputazione del componente negativo, era possibile soltanto la presentazione di un’istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi dal pagamento, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 38, dpr 602/1973, mentre allo stato attuale è possibile, entro i termini di decadenza dell’accertamento, presentare una dichiarazione integrativa con la quale, i contribuenti, possono procedere alla riliquidazione delle dichiarazioni precedenti, procedendo come indicato e compilando gli specifici quadri inseriti nel quadro «RS» di Unico.

Quanto indicato può essere sviluppato solo tenendo conto dei termini prescritti per la decadenza dal potere di accertamento, con la conseguenza che se la dichiarazione integrativa è presentata nell’anno 2014, gli elementi di costo non dedotti potranno essere riferiti, al massimo, al 2009; ai sensi dell’art. 43, dpr 600/1973, infatti, l’accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L’Agenzia delle entrate ha precisato, come evidenziato da Assonime (circ. n. 20/2014), che la procedura di riallocazione fiscale dei componenti reddituali, secondo la corretta competenza, può essere utilizzata dai contribuenti «esclusivamente» in relazione «ai periodi d’imposta ancora suscettibili di attività accertativa».

Di conseguenza, attraverso la dichiarazione integrativa relativa all’ultimo periodo idoneo a essere rettificato, i contribuenti possono correggere gli errori commessi negli esercizi precedenti che, avendo riguardo all’anno di presentazione di tale dichiarazione integrativa, siano ancora suscettibili di essere oggetto di accertamento ai sensi del citato articolo 43, dpr 600/1973.