21.11.2011

Contabilità sotto assedio: i libri lasciano il posto ai conti bancari

  • Italia Oggi

di Andrea Fradeani 

Ampliamento dei limiti per la contabilità semplificata, disconoscimento delle scritture per infedeltà degli studi di settore ed estratto conto sostitutivo in caso d'abbandono del contante: tre provvedimenti, adottati negli ultimi mesi, che potrebbero minare il ruolo e la diffusione della contabilità in azienda e negli studi professionali.

Il primo colpo è stato messo a segno dal decreto sviluppo: il dl n. 70 del 13 maggio 2011 ha infatti aumentato, di circa un terzo, gli importi entro cui è possibile adottare la contabilità semplificata.

L'impresa con ricavi inferiori a 700 mila euro (400 mila euro per le attività di servizi) potrà quindi abbandonare, ai fini fiscali, i libri di cui all'art. 2214 c.c. in favore della tenuta dei soli registri previsti dalla disciplina Iva. Questi ultimi, comunque, dovranno essere integrati per le componenti reddituali, tipicamente il costo del lavoro, le rimanenze e gli interessi passivi, non rilevanti ai fini dell'imposta comunitaria. Migliaia di piccoli operatori si apprestano così ad abbandonare la contabilità ordinaria con un danno, in termini tanto di qualità informativa quanto di legalità dei comportamenti, che appare sproporzionato rispetto al probabile risparmio.

La contabilità semplificata non rappresenta gli aspetti patrimoniali/finanziari aziendali: viene quindi meno una rilevante fonte informativa a supporto delle scelte imprenditoriali, in un momento poi in cui la velocità di percezione della dinamica gestionale è decisiva. Il tutto, per di più, col rischio di bancarotta in caso di crisi.

Il secondo «schiaffo» alle scritture in partita doppia viene dalla manovra estiva: il dl n. 98 del 6 luglio 2011 ha introdotto una nuova fattispecie d'ingaggio del temuto accertamento induttivo. L'Agenzia delle entrate può disconoscere le scritture non solo quando risultino «inattendibili nel loro complesso», ma anche qualora venga rilevata «l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli [_] degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità [_] non sussistenti». Errori significativi nella loro compilazione, è questo il succo della norma, possono quindi travolgere la via maestra (e, si badi bene, pure la principale garanzia del contribuente di fronte a un controllo dell'amministrazione finanziaria) per la determinazione del reddito d'impresa: le risultanze dei libri contabili.

Senza negare la «piaga» dell'addomesticamento degli studi di settore, ma la sanzione accessoria dell'induttivo (si applicano in primis, infatti, vigorose maggiorazioni sulle pecuniarie per infedele dichiarazione) appare spropositata. In primo luogo perché può colpire anche chi, in buona fede, ha semplicemente commesso errori di compilazione (comunque in grado di determinare un reddito maggiore di oltre dieci punti percentuali a quello dichiarato), in verità non così infrequenti vista la complessità dei modelli; quindi perché molto si era già fatto, per evitare questo malcostume, grazie ai sistemi automatici di prevenzione incorporati nei nuovi studi di settore.

Veniamo infine all'ultimo colpo: il più strano e, potenzialmente, pericoloso. La legge di stabilità per il 2012 pubblicata lunedì 14 novembre in Gazzetta Ufficiale prevede, in virtù di un maxi-emendamento che sembra aver sposato una filosofia denigratoria della contabilità e dei suoi controllori, che «i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili».

Le imprese in semplificata potrebbero evitare di tenere qualsiasi forma di contabilità a patto di rinunciare al contante. O meglio, paradossalmente, dovrebbero sostituire le proprie scritture con la contabilità della banca. L'estratto conto, infatti, è il «mastrino» con cui l'intermediario rappresenta, in partita doppia, il proprio dare/avere col cliente. Un ko per la contabilità, però, solo potenziale: la norma è troppo generica e complessa per colpire davvero il bersaglio. Cosa intendere per scritture contabili? Solo quelle ai fini delle imposte dirette oppure, addirittura, i registri Iva? Non sarebbe semplice derivare dagli estratti conto, per come sono fatti oggi, le componenti reddituali (un accredito potrebbe essere, per esempio, un acconto o un ricavo), figuriamoci i valori e le informazioni ai fini dell'imposta comunitaria; come integrarle, inoltre, coi componenti che non transitano in banca (le rimanenze, gli ammortamenti, i contributi o le imposte deducibili compensate_). In caso, poi, di diversi conti con differenti enti creditizi chi e come li consoliderebbe? Una situazione decisamente complicata.

I costi amministrativi da abbattere non sono certo quelli della partita doppia: grazie all'informatica, infatti, non sono poi così rilevanti; in questo campo si dovrebbero semmai incentivare le nuove tecnologie come la fattura elettronica, l'archiviazione digitale e Xbrl. La contabilità generale è il principale strumento d'informazione e controllo, spesso l'unico nelle piccole realtà, a disposizione dell'imprenditore e a garanzia dei terzi: un valore e non una zavorra per il nostro paese che, e forse non è un caso, l'ha inventata e diffusa nei secoli in tutto il mondo