06.12.2012

Consumatori, fallimento soft

  • Italia Oggi

Fallimento del consumatore senza rischio di bancarotta e possibilità di modifica in corsa del piano predisposto per la soluzione della crisi da sovrindebitamento. Semplificata la tenuta dei libri sociali.

Sono alcune delle novità apportate al decreto legge bis sulla crescita, il 179 del 2012, su cui ieri il governo ha posto la fiducia al senato (il voto è previsto per oggi), che si occupa non solo delle procedure per la gestione della crisi dei soggetti non fallibili, ma anche delle semplificazioni della contabilità tenuta in forma elettronica.

Vediamo il dettaglio delle modifiche.

LIBRI SOCIALI. Viene semplificata la tenuta dei libri sociali.

Intervenendo sull’articolo 2215-bis del codice civile, si prevede che gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Il testo precedentemente in vigore prevede una scadenza trimestrale degli adempimenti.

FALLIMENTO DEL CONSUMATORE. Il decreto crescita-bis integra e corregge la legge 3/2012 e disciplina il fallimento del consumatore, ammettendo alla speciale procedura i consumatori meritevoli, dopo averne analizzato la situazione patrimoniale, reddituale e l’esposizione complessiva. Viene così completato il quadro di interventi per la composizione della crisi di soggetti non fallibili.

Viene, dunque, definita espressamente la figura del consumatore come possibile beneficiario di una apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; la procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall’assenza di un procedimento volto ad acquisire l’adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d’indebitamento adottata dal consumatore.

Al testo originario del decreto sono stati apportate modifiche con alcuni emendamenti. Vediamo quali.

SOVRINDEBITAMENTO. Deve essere nominato dal giudice il gestore per la distribuzione del ricavato, quando la crisi da sovrindebitamento venga gestita mediante affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione. In questo caso la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori deve essere attribuita a un professionista in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla legge fallimentare.

CREDITI PREDEDUCIBILI. A seguito della sentenza che, eventualmente, dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato sono prededucibili e quindi devono essere pagati prima degli altri.

STOP ALLA BANCAROTTA. Sono esonerati dai reati di bancarotta i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un accordo di composizione della crisi per i soggetti non fallibili.

MODIFICHE ALL’ACCORDO E AL PIANO DEL CONSUMATORE. L’esecuzione dell’accordo e del piano del consumatore diventata più flessibile.

Si conferma che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di risoluzione della crisi da sovrindebitamento, anche del consumatore, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Inoltre si aggiunge che quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi può modificare la proposta.

ORGANISMI PER COMPOSIZIONE DELLA CRISI. Potranno costituire organismi per la composizione delle crisi da sovrindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale (articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 328/2000), gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro degli organismi abilitati.