05.10.2015

Consiglio di stato in Cassazione

  • Italia Oggi

Precisate le coordinate entro le quali è impugnabile in Cassazione una sentenza del Consiglio di stato: con la decisione 18079/2015 il Supremo consesso ha avuto modo di definire le linee di confine tra le due diverse giurisdizioni, affermando che «in linea generale, si può impugnare una decisione del Consiglio di stato per aver violato o i confini che distinguono le funzioni dello Stato (legislativa, amministrativa, giurisdizionale) o, all’interno della funzione giurisdizionale, i confini che distinguono tra giudice ordinario, giudice amministrativo e altri giudici speciali». In dettaglio, era accaduto che dopo aver partecipato all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, un dottore in legge aveva impugnato le valutazioni negative relative ai suoi elaborati contestando il metodo di giudizio della commissione esaminatrice; mentre il Tar competente accoglieva l’istanza cautelare, ritenendo immotivati e irragionevoli i giudizi espressi, il Cds (davanti al quale il ministero della giustizia aveva proposto appello) si esprimeva in senso opposto, annullando la sentenza e compensando le spese. A questo punto, l’aspirante avvocato si rivolgeva direttamente alle sezioni unite della cassazione con un unico motivo di ricorso. Nel ricordare che non hanno il compito (ed il conseguente potere) di valutare nel merito il giudizio del Cds, le S.u. spiegano che il ricorrente aveva scambiato per «rifiuto od omissione» di giurisdizione quello che invece era stato un esercizio della giurisdizione: il Cds si era infatti espresso in maniera articolata, richiamando i principi giuridici che regolano la materia, valutando i giudizi della commissione d’esame e le argomentazioni critiche del Tar e spiegando i motivi per i quali aveva ritenuto, in difformità dal giudizio del Tar, che la commissione, nel valutare gli elaborati, non avesse travisato i fatti né tanto meno avesse formulato un giudizio qualificabile come manifestamente illogico. Per questi motivi lo hanno dichiarato inammissibile, proprio «perché si colloca al di fuori dell’ambito entro il quale una decisione del Consiglio di Stato può essere oggetto di ricorso per Cassazione».