Ma vediamo i punti salienti del provvedimento.
Reati. La lista dei reati, per cui è possibile procedere al riconoscimento della confisca anche in assenza di doppia incriminazione, è lunga. Comprende gravi reati come l’associazione per delinquere e il terrorismo, il traffico di droga e di stupefacenti. Ci sono anche reati contro il patrimonio (truffa e gravi furti), contro la persona (omicidio e lesioni personali gravi) e reati contro l’economia (falsificazione monete e riciclaggio).
La portabilità europea della confisca vale anche per altri reati, seppure con il requisito della doppia incriminazione. Per i reati di evasione fiscale il decreto legislativo precisa che, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutato in base al fatto che l’ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello stato di emissione.
L’organo che decide sulla richiesta estera di confisca è la Corte d’appello, che emana la sentenza di riconoscimento e la manda al procuratore generale per l’esecuzione. La Corte d’appello potrà rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca per motivi formali o procedurali. Contro la sentenza della Corte d’appello è possibile il ricorso in cassazione, che ha effetto sospensivo e blocca la confisca. Anche se la Cassazione ha solo 30 giorni per decidere.
Il decreto specifica i cadi di rifiuto della esecuzione della confisca. Rispetto allo schema di decreto legislativo sono state inserite le ipotesi della persona che gode di una immunità e della confisca che provenga da stato che non soddisfa la condizione di reciprocità nel caso di confisca «allargata».
Confische italiane su estero. Il potere di richiedere il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca all’estero spetta al pubblico ministero, che trasmette gli atti all’autorità competente del diverso stato europeo. Quando non è possibile determinare lo stato di esecuzione, gli atti sono trasmessi allo stato membro sul cui territorio risiede la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca. Anche se trasmessa all’estero la confisca può anche essere eseguita in Italia.
Uso dei beni. Lo stato è incentivato a eseguire le confische. Se per le somme pari o inferiori a euro 10 mila, l’intero importo è inviato allo stato richiedente, per le somme superiori il 50% rimane in Italia. Nei casi in cui l’esecuzione ha ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene potrà essere venduto e le somme ricavate dalla vendita dei beni saranno ripartite secondo i medesimi criteri. I beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo stato di emissione della confisca saranno trasferiti al patrimonio disponibile dello stato e sono destinati all’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale, comunque, rimangono in Italia.
Danni. Il decreto si occupa anche di risarcimento dei danni. Se dall’esecuzione della confisca illegittima derivasse un danno per gli interessati, lo stato italiano indennizzerà gli interessati e poi chiederà la rivalsa allo stato che ha adottato la confisca, a meno che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello stato italiano.