01.10.2014

Concordato: il debitore può «bloccare» il patto di compensazione

  • Il Sole 24 Ore

La sorte di una particolare tipologia di contratti bancari – le linee di credito autoliquidanti (esempio anticipi sbf) con patto di compensazione a favore della banca –, a fronte dell’apertura di una procedura di concordato preventivo in capo al debitore, costituisce un tema di stretta attualità, alla luce del nuovo articolo 169-bis legge fallimentare. La domanda è se questi contratti si possano sciogliere/sospendere, per impedire che la banca compensi le somme riscosse con quanto anticipato prima dell’ammissione del debitore alla procedura. La questione riguarda in primis il perimetro applicativo dell’articolo 169-bis Lf. Due gli opposti orientamenti:
1)il primo ritiene che la nozione «in corso di esecuzione» contenuta nell’articolo 169-bis Lf coincida con quella di «pendente» contenuta nell’articolo 72 Lf, con la conseguenza che possono essere oggetto di scioglimento/sospensione solo i contratti in cui le prestazioni siano ineseguite, o non compiutamente eseguite, da entrambe le parti: il contratto di per sé non sarebbe oggetto di scioglimento/sospensione in quanto avente i caratteri di rapporto unilaterale (ma si veda Tribunale di Milano, 28 maggio 2014 nel servizio qui a destra);
2)per il secondo, invece, l’articolo 169 Lf non richiama fra le norme applicabili al concordato preventivo l’articolo 72, impedendone di fatto l’applicazione analogica nel perimetro dell’articolo 169 bis: tutti i contratti – non espressamente esclusi dalla norma di cui al quarto comma del l’articolo 169 bis –, in cui almeno una parte debba adempiere alle proprie obbligazioni, possono essere oggetto di scioglimento/sospensione (tra le molte, Corte d’appello di Genova, 10 febbraio 2014). Aderendo al secondo orientamento, si affronta il tema della validità o meno del patto di compensazione dopo lo scioglimento/sospensione dello stesso: solo se il patto rimane in vita, infatti, la banca può compensare.
Prima dell’introduzione del l’articolo 169 bis, l’orientamento più recente della Cassazione (n. 17999 del 1° settembre 2011) era favorevole alla banca perché permetteva la compensazione in presenza di un mandato all’incasso in rem propriam (ossia il patto di compensazione), non rilevando il differente momento “genetico” in cui i rispettivi crediti/debiti erano sorti (contra, Cassazione n. 10548 del 7 maggio 2009). Dopo il 169 bis, la possibilità concessa al debitore di richiedere lo scioglimento/sospensione dei contratti in corso di esecuzione è stata identificata come uno strumento volto a neutralizzare l’esecuzione del patto di compensazione a favore della banca. Così si è espresso il Tribunale di Monza (27 novembre 2013, n. 12609/13), fondando la propria tesi su due principali argomentazioni: a) la possibilità di evitare la prosecuzione del patto a vantaggio della banca dipende esclusivamente dalla scelta del debitore di porre termine al rapporto negoziale pendente; b) lo scioglimento/sospensione del contratto bancario fa venir meno tutti gli altri patti accessori a esso connessi, con conseguente obbligo per la banca di riversare alla procedura le somme incassate dopo lo scioglimento del contratto.
La possibilità di scioglimento/sospensione concessa al debitore tutela, poi, la par condicio creditorum e il principio di cristallizzazione del passivo alla data di deposito del ricorso, impedendo che le banche, mediante la compensazione, pongano in essere una lesione nei confronti dei creditori (Tribunale di Treviso, 18 luglio 2014).
Di diverso avviso altra parte della giurisprudenza che ripropone la tesi permissiva della Cassazione del 2011 (Tribunale di Padova, 7 gennaio 2014). Quest’ultimo orientamento, tuttavia, non pare condivisibile, in quanto non tiene conto della sopravvenuta introduzione dell’articolo 169 bis; a nostro avviso, infatti, in accordo con il Tribunale monzese, è pacifico che la medesima sorte del contratto (bancario) principale (oggetto di scioglimento/sospensione) debba toccare anche ai patti accessori a esso collegati, favorendo così i creditori chirografari.
Quanto al perimetro applicativo dell’articolo 169 bis, si ritiene che il chiaro dato letterale faccia propendere per una sua interpretazione estensiva: possono rientrare, di conseguenza, tutti i contratti (tranne quelli esplicitamente esclusi) anche se già adempiuti da una delle parti (in contrapposizione, dunque, con l’articolo 72).