03.09.2012

Conciliazione, via obbligatoria

  • Italia Oggi

Prima di tutto conciliare. Altrimenti si pagano le spese di giudizio. L’applicazione delle disposizioni pro – conciliazione comincia a mostrare tutti i pericoli di sottovalutare la procedura di Alternative despute resolution (Adr) entrata a regime con il decreto legislativo 28/2010.

Tanto che nelle sentenze dei giudici di merito si consiglia di rivolgersi a quegli organismi che consentono al mediatore di formulare, senza limiti, una proposta conciliativa: è il presupposto per sanzionare in giudizio chi boicotta la media-conciliazione.

E tanto che l’ostruzionismo alla conciliazione esclude anche l’indennizzo da processo lumaca.

Ma al contempo la media-conciliazione è a rischio di illegittimità costituzionale. A riproporre la questione è il Tribunale di Torino, che ha messo in dubbio la compatibilità della procedura con le prerogative dei giudici ordinari (assoggettati al mediatore) e con i diritti del cittadino (costretto a ulteriori esborsi) (si veda altro articolo in pagina).

Ma passiamo a illustrare le ultime novità giurisprudenziali in tema di mediazione.

Chi non partecipa page le spese

In corso di causa il tribunale di Imerese ha rilevato che un tentativo di conciliazione andava rifatto, perchè quello esperito non era stato validamente promosso per un difetto di comunicazione a uno degli interessati. Ordinata, dunque, una nuova conciliazione, la stessa non era stata tenuta perchè una delle parti era rimasta assente. Il tribunale, a questo punto, è stato nuovamente investito della causa e ha rilevato che l’assenza alla conciliazione si era realizzata senza giustificazione.

Chi è rimasto assente ha tentato di giustificarsi appellandosi a due circostanze: 1) una litigiosità irriducibile tra le parti; 2) l’essere ormai in corso un giudizio.Il tribunale ha ritenuto che le giustificazioni non potessero in alcun modo ritenersi valide: il giudice ha ricordato che l’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, anche successivamente alla proposizione della controversia, è espressamente contemplato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010; inoltre il tribunale ha sostenuto che la sussistenza di una situazione di litigiosita tra le parti non può di per sé sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione. Anzi la mediazione ha proprio l’obiettivo di attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che «prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti».

A questo punto il tribunale ha richiamato l’articolo 8, comma 5, del dlgs n. 28 del 2010, nel testo modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del dl 13 agosto 2011, n. 138, e ha pronunciato, con ordinanza 9 maggio 2012, la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Secondo il tribunale la pronuncia di condanna è obbligatoria ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta.

Quale organismo scegliere

È opportuno scegliere un organismo di mediazione che non limita la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

La formulazione da parte del mediatore di una proposta di conciliazione tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole costituisce un passaggio fondamentale del procedimento di mediazione. Senza la proposta del mediatore, ad esempio preclusa dal veto di una parte, se il regolamento dell’organismo richiede la domanda congiunta, il giudice non può applicare delle disposizioni in materia di penalizzazione di chi ostacola la conciliazione con più spese processuali .

Il tribunale di Vasto (provvedimento 8 luglio 2012) ha consigliato di rivolgersi a enti, il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’articolo 11, comma secondo, del dlgs 28/2010, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta.

Prendersi tutto il tempo che ci vuole

Il favor per la conciliazione si può anche cogliere nel provvedimento del Tribunale di Varese, 20 giugno 2012, che ha ritenuto che il giudice in ogni tempo può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione; in caso di adesione dei litiganti, il termine di quattro mesi per la mediazione stessa non è perentorio e, dunque, le parti possono ottenere un rinvio dal giudice per proseguire con le attività conciliative ancora in corso.

Niente indennizzi da processi lumaca

Il decreto-legge sulla crescita (83/2012) nega l’indennizzo per il processo lungo a chi rifiuta l’accordo. Il decreto 83/2012 esclude, infatti, l’indennizzo se in sede di mediazione la parte interessata ha rifiutato un accordo e se la sentenza, a chiusura della causa svolta dopo il fallimento della mediazione, è dello stesso tenore dell’accordo rifiutato.

Dal quadro delle ipotesi di esclusione dell’indennizzo scaturisce il messaggio secondo cui i cittadini devono fare tutto il possibile per evitare il processo e per evitare che lo stesso duri a lungo: se non lo fanno scatta una serie di sanzioni dirette o indirette.

L’articolo 54 del decreto sulla crescita modifica l’articolo 2 della legge Pinto (n. 89/2001) e aggiunge il comma 2-quinquies, in cui si elencano i casi in cui non è riconosciuto l’indennizzo, anche se il processo è durato per un tempo irragionevole. Tra queste ipotesi spicca il caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (provvedimento sulla media-conciliazione). Ai sensi dell’articolo 13 citato, quando il provvedimento che definisce il giudizio (celebrato a seguito del fallimento della mediazione) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Quindi chi vince paga le spese, se la sentenza che gli dà ragione è esattamente corrispondente alla proposta di mediazione rifiutata dall’interessato. Ora non solo chi vince deve pagare due avvocati (il suo e quello di chi ha perso la causa), non solo deve pagare allo stato una sanzione pari al contributo unificato: oltre a tutto ciò perde il diritto all’indennizzo se il processo è durato oltre il termine ragionevole (sei anni per tutti e tre i gradi di giudizio).