09.01.2014

Colpo di spugna sugli incentivi

  • Italia Oggi

Distretti produttivi, reti d’impresa, regime fiscale d’attrazione europea. Ma anche credito d’imposta per la ricerca e plusvalenze. La legge di stabilità per il 2014 n. 147/2013 ha cancellato una serie di incentivi fiscali. In particolare, l’articolo 1, comma 583, dispone che a partire dall’anno d’imposta 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5;

d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del Tuir.

La lettera (a) si riferisce al regime fiscale di attrazione europea che, tra l’altro, consentiva ai contribuenti in possesso dei requisiti richiesti, di optare per un regime agevolato triennale.

In estrema sintesi, per le imprese residenti in un altro stato membro dell’Unione europea che intraprendevano in Italia nuove attività economiche, comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché per i loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, si poteva applicare (previo interpello) in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, quella statale vigente in uno degli stati membri dell’Unione europea.

Le lettere (b) e (c) abrogano talune disposizioni fiscali relative ai distretti produttivi, alle reti di imprese e alle catene di fornitura.

Più nello specifico, la lettera (b) recava disposizioni fiscali in favore dei distretti produttivi le cui agevolazioni prevedevano, tra l’altro, la facoltà di concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate una base imponibile unitaria per almeno un triennio.

La lettera (c), invece, disciplinando l’estensione dell’ambito di applicazione della normativa agevolata in favore delle reti d’impresa e dei distretti produttivi, stabiliva un limite di spesa che interessava anche la disciplina originaria contenuta nell’articolo 1, commi da 366 a 371-ter della legge n. 266/2005.

La lettera (d) cancella il credito di imposta per le piccole e medie imprese per la ricerca scientifica.

In particolare, la disciplina in esame concedeva alle Pmi, al fine di potenziarne l’attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per ogni nuova assunzione a tempo pieno, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca.

La lettera (e) elimina infine le esclusioni dalla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) per talune plusvalenze.

Come noto, i commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 68 del Tuir escludevano le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, dalla formazione del reddito imponibile qualora, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale, sempre che si tratti di società costituite da non più di tre anni.