Denominazione specifica. Un ingrediente richiamato nella denominazione dell’alimento o nell’etichettatura in generale di un prodotto finito può figurare con il solo nome generico, purché nell’elenco ingredienti esso compaia con la sua denominazione specifica. L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi. Il livello di specificazione deve venire riferito ai singoli ingredienti allergenici identificati nelle normative. Non ci si può riferire al «glutine» o ai «cereali contenenti glutine», ma ai singoli cereali, non si cita la «frutta secca con guscio», ma le singole specie tassativamente definite (tra le quali figurano, per esempio, le mandorle, ma non i pinoli).
Lotto. Un prodotto alimentare può essere commercializzato solo se accompagnato da un’indicazione che consente di identificarne lotto o partita alla quale appartiene. Per lotto o partita si intende un insieme di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
Imballaggi. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte agli articoli 9 e 10 del regolamento (Ue) n. 1169/2011, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti. Qualora dette indicazioni non siano verificabili dall’esterno, sull’imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti, l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve.
Distributori automatici. Nel caso di distribuzione di alimenti non preconfezionati, posti in involucri protettivi, o di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportati sui distributori o nei locali commerciali automatizzati e per ciascun prodotto, la denominazione di vendita del prodotto finito, e l’elenco degli ingredienti, nonché il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.