18.09.2015

Cibo, obbligo d’informare

  • Italia Oggi
I responsabili della somministrazione di alimenti nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, mense, esercizi di catering) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla eventuale presenza di sostanze che possono provocare allergie. L’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze deve essere fornita prima che l’alimento venga servito al consumatore finale. L’indicazione degli allergenici deve essere apposta su menu o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, da tenere bene in vista. Queste sono alcune delle misure contenute in una bozza di dpcm (stilato da ministero dello sviluppo economico e ministero della salute) di cui ItaliaOggi è in grado anticipare i contenuti. Il provvedimento è modificativo del dlgs 109/1992, di adeguamento della normativa nazionale in materia di indicazione degli allergeni. Il 16 settembre le principali associazioni di categoria del settore alimentare, in rappresentanza della parte industriale, della distribuzione e dell’artigianato, hanno incontrato il ministro dello sviluppo economico per un confronto sul tema dell’etichettatura alimentare. Le associazioni hanno chiesto di accelerare la formale adozione dei provvedimenti in materia di etichettatura la cui predisposizione è stata oggetto di confronto con tutte le componenti della filiera e con le amministrazioni interessate.

Denominazione specifica. Un ingrediente richiamato nella denominazione dell’alimento o nell’etichettatura in generale di un prodotto finito può figurare con il solo nome generico, purché nell’elenco ingredienti esso compaia con la sua denominazione specifica. L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi. Il livello di specificazione deve venire riferito ai singoli ingredienti allergenici identificati nelle normative. Non ci si può riferire al «glutine» o ai «cereali contenenti glutine», ma ai singoli cereali, non si cita la «frutta secca con guscio», ma le singole specie tassativamente definite (tra le quali figurano, per esempio, le mandorle, ma non i pinoli).

Lotto. Un prodotto alimentare può essere commercializzato solo se accompagnato da un’indicazione che consente di identificarne lotto o partita alla quale appartiene. Per lotto o partita si intende un insieme di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

Imballaggi. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte agli articoli 9 e 10 del regolamento (Ue) n. 1169/2011, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti. Qualora dette indicazioni non siano verificabili dall’esterno, sull’imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti, l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve.

Distributori automatici. Nel caso di distribuzione di alimenti non preconfezionati, posti in involucri protettivi, o di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportati sui distributori o nei locali commerciali automatizzati e per ciascun prodotto, la denominazione di vendita del prodotto finito, e l’elenco degli ingredienti, nonché il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.