02.10.2015

Chance voluntary per la banca

  • Italia Oggi

Le banche estere che hanno concesso finanziamenti a residenti italiani hanno l’opportunità di accedere alla voluntary disclosure interna. Questa la posizione dell’Agenzia delle entrate che sta emergendo nell’ambito dell’analisi di dossier di voluntary disclosure. Secondo l’Agenzia delle entrate, gli interessi pagati da residenti italiani e percepiti da banche estere senza stabile organizzazione in Italia devono essere qualificati come redditi di capitale di fonte interna e, come tali, tassati in Italia. E questo anche se il capitale preso a prestito dai residenti italiani è stato impiegato fuori dall’Italia. Sulla base delle linee di credito di cui si ha evidenza negli estratti conto forniti nell’ambito della procedura, l’Agenzia delle entrate potrebbe dunque contestare alla banca estera l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con le conseguenze penali derivanti dal superamento della nuova soglia di punibilità di 150 euro. Un effetto domino che spaventa le banche estere a tal punto che sono in fase avanzata valutazioni da parte dei principali istituti di credito elvetici sull’opportunità di aderire alla collaborazione volontaria interna al fine di scongiurare le conseguenze penali. La posizione dell’Agenzia delle entrate non è nuova ma risale al 2012, e in particolare alla risoluzione n. 89 E del 25 settembre 2012, con la quale, in materia di qualificazione giuridico tributaria degli interessi pagati da soggetti residenti a banche non residenti prive di stabile organizzazione in Italia, l’Agenzia ha affermato che l’attività creditizia che una banca non residente svolge nel proprio paese di residenza non ha sufficiente vis attractiva ai fini della qualifica degli interessi corrisposti da soggetti residenti quali redditi di impresa, e ciò sia ai fini interni sia nell’ambito delle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia, in ossequio al principio del «trattamento isolato» del reddito dei soggetti non residenti. Dalla qualifica di tali redditi, dipende l’attrazione a tassazione in Italia. In quanto redditi di capitale di fonte interna, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo italiano delle banche non residenti non dotate di stabile organizzazione in Italia. A norma dell’art. 151 del Tuir, il reddito complessivo dei soggetti non residenti si assume formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello stato a esclusione di quelli esenti o di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Se tali interessi potessero essere considerati redditi di impresa realizzati dalla banca estera nel proprio paese di residenza, alcun presupposto impositivo sarebbe rinvenibile in Italia. La qualifica di tali interessi quali redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. a) del Tuir di contro, in ragione dei criteri di collegamento tipizzati dall’art. 23 del Tuir, fa si che tali redditi si considerino prodotti nel territorio dello stato. Tale qualifica discende dall’applicazione del principio del trattamento isolato del reddito dei soggetti non residenti, di cui al comma 2 dell’art. 152 Tuir. Secondo tale norma, in mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti sono determinati secondo le regole proprie della categoria reddituale di appartenenza. Anche nella prospettiva delle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia esiste un principio di trattamento isolato del reddito realizzato dal soggetto estero che nel proprio paese di residenza esercita attività di impresa (art. 7, paragrafo 4 del Modello Ocse). Sulla base di tale principio, anche in questa prospettiva gli interessi pagati da residenti italiani a banche estere non potrebbero essere qualificati come business profits ma come interests, e come tali tassabili in Italia. La posizione dell’Agenzia delle entrate spingerà ad accedere alla collaborazione volontaria interna le banche estere che hanno concesso finanziamenti a residenti italiani che hanno già aderito alla collaborazione volontaria.