21.09.2016

Cessioni e assegnazioni, scelta libera

  • Il Sole 24 Ore

L’opzione non può essere sindacata in base alle disposizioni sull’abuso del diritto
Le precisazioni contenute nella circolare 37/E consentono di delineare in modo più chiaro gli aspetti operativi dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Si può ricavare dalla lettura del documento un utile confronto tra le operazioni di assegnazione e di cessione del bene.
A questo proposito va fatta una premessa: la circolare contiene un’importante precisazione circa la libertà di scelta da parte degli operatori. Viene infatti ribadito che l’opzione per l’assegnazione in luogo della cessione, e viceversa, potrebbe costituire una scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dalla legge, dalla quale deriva un risparmio di imposta legittimo e non sindacabile in base alle norme sull’abuso del diritto. In secondo luogo ricordiamo le fondamentali differenze che la norma agevolativa introduce tra assegnazione e cessione nel calcolo dell’imposta sostitutiva:
nell’operazione di assegnazione assume sempre rilievo il valore normale del bene, sia esso determinato in base al mercato o con i criteri catastali, mentre non ha importanza l’importo che viene contabilizzato dalla società;
nell’operazione di cessione ciò che rileva è il corrispettivo pattuito, anche se con la limitazione che non può essere inferiore (ai fini del calcolo della sostitutiva) al valore normale.
Vediamo le principali differenze tra le due operazioni.
Regime delle riserve
Un altro importante chiarimento arriva con riferimento alle riserve di utili che si possono generare nell’ipotesi di cessione agevolata. Se dalla contabilizzazione dell’operazione emerge una plusvalenza, questa, in caso di un risultato positivo di esercizio, potrebbe concorrere a formare una riserva di utili la cui distribuzione successiva rileva in capo ai soci come dividendo. Come specificato nella circolare e ribadito nel il comunicato stampa a corredo della stessa, anche nella cessione, così come era chiaro per l’assegnazione, l’imposta sostitutiva pagata dalla società libera le riserve di utili che eventualmente si formano, pertanto le plusvalenze confluite negli utili non genereranno tassazione in capo ai soci in sede di distribuzione dei dividendi.
Beni immobilizzati
In questi casi il regime delle plusvalenze è sostanzialmente identico. Per l’assegnazione, come per la cessione, esse infatti non rilevano nè ai fini dell’Ires né ai fini dell’Irap, ma concorrono a formare l’ammontare dei parametri di riferimento per calcolare la deducibilità degli interessi passivi (articolo 96 del Tuir) o delle spese di rappresentanza (articolo 108 del Tuir). La differenza maggiore si riscontra invece nel caso delle minusvalenze: infatti mentre nell’assegnazione l’indeducibilità è prevista dal testo unico (articolo 101 del Tuir) nel caso di cessione la circolare chiarisce che le minusvalenze rilevano anche ai fini dell’Ires. Del resto se una cessione genera una minusvalenza, e la società cedente può dedurla, dall’altro lato il socio cessionario riceve un bene con un costo fiscale inferiore a quello che era riconosciuto alla società, ed è quindi su di esso che grava la plusvalenza latente tassabile in futuro. Non è specificato se questa conclusione sia valida solo quando il corrispettivo è almeno pari al valore normale del bene ai sensi dell’articolo 9 del testo unico, come invece viene detto chiaramente per i componenti negativi derivanti dall’assegnazione di beni merce.
Beni merce
Quando oggetto dell’agevolazione sono beni di questo tipo, la scelta tra assegnazione e cessione produce risultati assolutamente identici, infatti, non solo c’è piena simmetria di trattamento delle plusvalenze, ma anche delle eventuali minusvalenze realizzate. Vanno fatte a questo proposito due precisazioni:
la deduzione delle minusvalenze è consentita a condizione che i componenti positivi delle rimanenze siano assunti in misura non inferiore al loro valore normale (articolo 9 del Tuir);
le minusvalenze che derivano da queste assegnazioni o cessioni devono prioritariamente essere utilizzate per compensare plusvalenze da assegnazione o da cessione.
Il costo in capo al socio
Quando si valuta la convenienza comparata delle due ipotesi, bisogna anche tenere conto degli effetti in capo al socio. Come ricorda la circolare, il costo riconosciuto del bene ricevuto dal socio cambia; in particolare:
in caso di assegnazione, si farà riferimento in futuro all’importo assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società;
nella cessione invece, come abbiamo ricordato sopra, rileva il corrispettivo pagato dal socio.
Nel caso degli immobili, occorre poi tenere conto dell’orizzonte temporale di mantenimento del bene in capo al socio: se è prevista la sua cessione dopo un quinquennio, il fatto di avere un costo fiscale riconosciuto inferiore, e quindi una plusvalenza latente superiore, è sterilizzato comunque dalle norme Irpef che rendono esente la plusvalenza realizzata.

Primo Ceppellini
Roberto Lugano