No al diritto assoluto all’oblio dei debiti con le banche.
Il censimento nella Centrale rischi, tenuta dalla Banca d’Italia, garantisce, però, una parziale cancellazione di informazioni negative. Così la risposta del sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti data ieri a una interrogazione parlamentare, che evidenziava al governo l’incremento delle segnalazioni negative sia alla Centrale rischi di Via Nazionale sia nei sistemi di informazioni creditizie (Sic). L’interrogazione sollecitava anche l’assunzione di iniziative per disporre la cancellazione di tutte le segnalazioni pregiudizievoli sulle centrali rischi, pubbliche e private, una volta definiti, anche giudizialmente, i rapporti tra la clientela e il sistema bancario.
Il problema è se la cancellazione totale sia compatibile con il quadro normativo europeo che pretende dagli intermediari finanziari la verifica del merito del credito.La risposta è negativa, anche se esistono alcuni margini a favore del cliente.
In particolare la segnalazione nella Centrale rischi, gestita dalla Banca d’Italia, non è più dovuta a partire dalla rilevazione riferita al mese nel corso del quale il cliente estingue i propri debiti.
Gli intermediari possono, però, accedere alle informazioni storiche sulla relazione di credito con riferimento alle ultime 24/36 rilevazioni. Mentre i dati riferiti a scadenze anteriori escono invece dal circuito informativo a disposizione degli intermediari.
Questo non vale per i sistemi di informazioni creditizie privati (Sic), i quali rilevano quasi esclusivamente operazioni di credito ai consumatori e non sono soggetti alla normativa prevista per la Centrale rischi.
Inoltre, sia per la Centrale rischi sia per i Sic, la legge prevede la cancellazione dalla delle informazioni negative relative al ritardo di pagamento lieve, inteso come singolo ritardo di pagamento regolarizzato dopo un breve lasso di tempo: l’articolo 22, comma 6-bis, del dl 91/2014 prescrive che, qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall’avvenuta regolarizzazione
Sulla tutela della riservatezza delle informazioni relative alla affidabilità commerciale degli operatori economici, si deve anche sottolineare che il Garante della privacy ha avviato una consultazione pubblica su uno schema di Codice di deontologia e buona condotta relativo al trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (provvedimento n 96 del 19 febbraio 2015).