Il decreto del ministro dell’Economia del 16 settembre estende l’applicabilità della Tobin tax alle operazioni di trasferimento della nuda proprietà di azioni o degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia. L’imposta non è invece applicabile sul trasferimento dell’usufrutto su questi titoli.
La relazione illustrativa al decreto chiarisce che l’imposta non trova applicazione nei casi in cui lo strumento finanziario derivato abbia come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni e quindi esclude dal suo campo di applicazione i credit default swap ed i dividend swap. Viceversa sono soggetti all’imposta gli strumenti finanziari derivati il cui valore sia collegato a misure o indici che a loro volta sono influenzati dalla variazione del prezzo di mercato delle azioni sottostanti a tali misure o indici.
Il decreto precisa poi che le obbligazioni che non garantiscono il rimborso del capitale saranno assoggettate all’imposta prevista per gli strumenti finanziari derivanti e quindi l’imposta sarà dovuta sia dal venditore che dall’acquirente. L’applicazione dell’imposta su questi titoli è però rinviata al 1° gennaio 2014. Ne consegue che dal prossimo anno saranno assoggettati all’imposta, ad esempio, l’acquisto e/o la vendita di obbligazioni convertendo.
La lista delle società italiane quotate la cui capitalizzazione è inferiore a 500 milioni di euro sarà redatta dalla Consob entro il prossimo 10 dicembre e il ministero dell’Economia la pubblicherà sul suo sito internet entro il 20 dicembre. La compravendita di titoli azionari di queste ultime società, come già previsto in precedenza, non è assoggettata all’imposta.
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Il Sole 24 Ore
20/09/13
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