26.06.2012

Cause sopra i sei anni: arriva il risarcimento

  • Il Sole 24 Ore

Risarcimento sì. Ma non per tutti. Le modifiche alla legge Pinto inserite nel decreto legge sviluppo stringono le maglie sull’entità dei risarcimenti; ridefiniscono il procedimento, rendendolo analogo a quello previsto per il decreto ingiuntivo; sanzionano le richieste pretestuose; escludono le parti colpevoli di condotte dilatorie; fissano tempi rigidi per le domande. Una piccola rivoluzione che, nelle intenzioni della Giustizia, dovrebbe produrre risultati sia sul piano di una migliore destinazione delle risorse sia su quello più squisitamente economico, visto che l’entità dei risarcimenti è in costante crescita. Sul primo versante si sono rivelate difficilmente concretizzabili le diverse ipotesi che pure nei mesi scorsi erano circolate di affidamento al circuito amministrativo (prefetti, agenzia delle entrate) della procedura e si è confermata la scelta giurisdizionale, puntando però ad alleggerire il carico di lavoro delle Corti d’appello. Sul secondo, al ministero della Giustizia, si sottolinea che nel solo 2011 la legge Pinto è costata allo Stato 200 milioni.
Detto che le novità saranno applicabili (presumibilmente) solo dopo l’estate, visto che dovranno passare 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la parte interessata a ottenere un risarcimento dovrà essere attenta a più aspetti. Innanzitutto non dovranno essere trascorsi più di 60 giorni dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento contestato è diventata definitiva. E poi andrà valutata con attenzione la durata del procedimento. Perché, a essere per la prima volta messa nero su bianco, è la durata dei giudizi, facendo proprie le conclusioni cui è giunta la magistratura in questi primi anni di applicazione della legge Pinto anche sulla scia di quanto deliberato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il processo tipo non potrà cioè durare più di sei anni, con tre anni per il primo grado, due per l’appello e uno per il verdetto definitivo della Cassazione.
Al di sotto di questi limiti nessuna richiesta potrà essere soddisfatta. Al di sopra, invece, andrà verificata dalla Corte d’appello la consistenza del ritardo: per ogni anno di sforamento, oppure per frazioni di anno superiori però a sei mesi, del limite del grado di giudizio il risarcimento potrà essere compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1.500. La determinazione di un importo eventualmente superiore non potrà mai essere superiore al valore della causa. Nella determinazione dell’importo l’autorità giudiziaria dovrà tener conto della condotta del giudice e delle parti, degli interessi coinvolti e del valore della controversia.
Soprattutto la condotta delle parti potrebbe pesare, visto che il Dl sottolinea che nessun risarcimento potrà essere chiesto dalla parte che si è resa responsabile di forme di abuso del processo, di utilizzo cioè di poteri processuali legittimi in una funzione puramente dilatoria e di allungamento dei tempi della decisione.
Avere definito tempi standard e un range di riferimento per la liquidazione dei ritardi, ha poi un effetto immediato nel determinare la fisionomia del procedimento, permettendo decisioni prevedibili e in buona misura standardizzate. Con il vantaggio ulteriore di ridurre in maniera sensibile i tempi di decisione dei procedimenti che da ultimo sempre più danno luogo al paradosso di «Pinto sulla Pinto»: di giudizi avviati per vedersi riconoscere l’eccessiva durata del procedimento per ottenere l’indennizzo da eccessiva durata del processo.
Il procedimento elaborato si avvicinerà a quello stabilito per ottenere un decreto ingiuntivo. Cosa succede invece oggi? Che il giudizio che deve decidere sulla fondatezza del ricorso e sulla liquidazione degli importi si svolge davanti alla Corte d’appello in composizione collegiale, con instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione responsabile e svolgimento attraverso una pluralità di udienze. Avere invece creato le condizioni per un procedimento di tipo monitorio permetterà uno svolgimento diverso che prende avvio con la parte che presenta ricorso al presidente della Corte d’appello competente, quest’ultimo che designa un giudice competente alla trattazione della causa che, a sua volta, deciderà con decreto sulla base dei documenti presentati dalla parte. Il decreto poi potrà essere oggetto di impugnazione in tempi stretti. Si salvaguarderebbe in questo modo la possibilità di una tutela giurisdizionale rafforzata, visto che sull’impugnazione deciderà, ma solo a quel punto, la Corte d’appello in versione collegiale. Tra i documenti che, in questa prospettiva, dovranno essere prodotti dalle parti ci sono i verbali di causa e i provvedimenti del giudice, l’atto di citazione. Il ricorso e le comparse.