L’istituto della mediazione serve a raggiungere un accordo ed evitare la lite in Tribunale. È stato in via generale istituito in Italia con il decreto legislativo 28/2010. Questa norma ne aveva previsto l’obbligatorietà, prima di attivare un giudizio avanti l’autorità giudiziaria (condizione di procedibilità), per alcune materie, fra le quali le controversie relative al condominio; tuttavia la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2012 aveva dichiarato illegittimo tale obbligo preventivo. Ora, con la legge 98/2013, per la materia condominiale è stata reintrodotta l’obbligatorietà preventiva del ricorso al mediatore e quindi l’istituto diventa nuovamente essenziale per le divergenze condominiali. Tuttavia è stata anche stabilita e disposta la partecipazione obbligatoria di un avvocato che assista e affianchi le parti, superando anche questo ostacolo.
L’accordo sottoscritto dagli stessi avvocati, oltre alle parti, che ne garantiscono la regolarità formale, costituisce per legge titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, e l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il procedimento si deve concludere in 3 mesi, a cui si contrapporrebbe come alternativa una vertenza giudiziaria dai tempi indefinibili e dai costi decisamente superiori.
L’obbligatorietà del tentativo di accordo bonario comporta nuovamente l’improcedibilità del giudizio se non viene concretamente attivato ed esperito, e interessante è la recente pronunzia del Tribunale di Firenze (sezione II, sentenza del 19/3/2014) che ha ritenuto come non verificata la condizione se le parti non abbiano realmente avviato la procedura di mediazione e almeno tentato di raggiungere concretamente un accordo, non considerando sufficiente, come talvolta avviene ed è previsto dal nuovo articolo 8 della norma, la mera comparsa avanti il mediare per dichiarare di non voler attivare il tentativo di accordo.
L’unico neo sta nel fatto che l’amministratore, non solo per proporre un ricorso al mediatore (diversi sono gli Organismi preposti: Consigli dell’Ordine Avvocati, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, eccetera) ma anche solo per partecipare a un procedimento promosso contro il condominio senza assumere ancora alcuna decisione, si debba far autorizzare dall’assemblea (e sarebbe il minore dei mali), ma con l’approvazione di una maggioranza difficilmente raggiungibile (500 millesimi), che rischia di vanificare in molti casi l’utilizzo delle strumento.
L’inconveniente è nato da una svista tra la Riforma del condominio (articolo 71 quater del Codice civile, riformato dalla legge 220/2012) e la normativa specifica della mediazione obbligatoria (Dlgs 28/2010, modificato).
Peraltro la norma dell’articolo 71 quater prevede la maggioranza qualificata (500 millesimi) per l’approvazione di una proposta di mediazione, che è quella che solo il mediatore può fare, ma tace sulle maggioranze prescritte per approvare l’accordo spontaneamente raggiunto.