14.11.2013

Cassetto fiscale lumaca

  • Italia Oggi

Cassetto fiscale, si allungano i tempi per la concessione della delega al professionista.

Dallo scorso 24 ottobre sono intervenute modifiche alla procedura di utilizzo del servizio di consultazione, più conosciuto come «Cassetto fiscale», da parte degli intermediari abilitati ai servizi Entratel, come disposto dal provvedimento direttoriale del 29/07/2013.

Di conseguenza, dagli avvisi che circolano all’interno di alcuni uffici periferici delle Entrate, si evidenzia che sono cambiate le condizioni generali di adesione e, soprattutto, le modalità di presentazione delle deleghe o delle relative revoche.

In effetti, dalla detta data, per le deleghe e le revoche dovrà essere «utilizzato il nuovo modello» e la presentazione dovrà avvenire «esclusivamente» in una delle seguenti modalità: direttamente via Entratel e Fisconline dal contribuente, personalmente presso uno sportello con consegna del modello e, infine, mediante consegna del modello all’intermediario, che curerà l’invio via Entratel.

L’avviso informa, inoltre, che dal 24/10/2013 non potranno essere presentate, e di conseguenza non saranno più accettate, deleghe o revoche a mezzo intermediario, neppure alla presenza di apposita delega.

In primo luogo è opportuno evidenziare che non esiste un «nuovo» modello, come indicato nell’invito consegnato, giacché il modello che effettivamente viene fornito è identico a quello vigente prima del provvedimento, denominato «delega/revoca a un intermediario abilitato di cui all’art. 3, comma 3 del dpr 322/98 per l’utilizzo del servizio “Cassetto Fiscale”».

L’avviso consegnato, peraltro, da alcuni uffici periferici, denominato «avviso agli intermediari abilitati ai servizi Entratel», evidenzia che la nuova procedura è stata messa in atto, condivisibilmente, nell’interesse dei propri clienti, e che il contribuente può recarsi anche personalmente presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Purtroppo, però, come segnalato da alcuni lettori, se il contribuente sceglie il fai-da-te e si reca presso l’ufficio periferico per presentare il modello, lo stesso viene invitato a recarsi da un intermediario, poiché sembra che non sia possibile l’accesso al software da parte degli impiegati delle Entrate.

Di conseguenza, il contribuente si reca dall’intermediario che, a costo zero, deve accedere al canale Entratel, «gestione deleghe», esegue una serie di passaggi articolati, prima di poter accedere al cassetto fiscale. In pratica, si deve entrare in «inserimento delega», dove viene richiesto il codice fiscale, della persona fisica o della società e del legale rappresentante, se appunto a presentare la richiesta è un soggetto giuridico collettivo; confermando i dati, si crea un file che, una volta inviato, genera una ricevuta.

Nel frattempo e in caso di accoglimento della richiesta, l’Agenzia invia uno specifico «codice di attivazione», direttamente al domicilio fiscale del delegante (contribuente), che deve, ulteriore passaggio necessario, consegnarlo all’intermediario (professionista), al fine di consentire a quest’ultimo l’ultimazione della fase di «attivazione delega».

Posto il problema inerente alla lunga attivazione, visto che la procedura richiede il suo tempo, nascono alcuni problemi in casi particolari come quelli delle procedure concorsuali, dove è noto che il legale rappresentante è diverso dal curatore e che, stando letteralmente alle indicazioni fornite e inserendo i codici fiscali della società e del legale rappresentante, il codice di attivazione potrà essere spedito soltanto a quest’ultimo, con esito di consegna incerto ancorché, per effetto delle restrizioni in essere, Poste italiane spa dirotterà la comunicazione al curatore.

Se si adotta una soluzione logica, con l’inserimento del codice fiscale del curatore in luogo del legale rappresentante della società fallita, si rischia lo scarto della procedura, giacché il sistema, si presume, non abbina il codice fiscale del curatore con quello del legale rappresentante, almeno fino a quando non sono state recepite le variazioni di rito, ovvero la sostituzione del legale rappresentante con il curatore, presso l’amministrazione finanziaria.