Tutta un’altra storia dal 2007 in poi, quando la legge 296/2006 ha attenuato il principio del pro rata – che va semplicemente tenuto presente – e ha fatto salve le delibere adottate fino all’entrata in vigore della legge. Questa formulazione, però, non ha limitato il contenzioso da parte dei pensionati delle Casse di previdenza, in particolar modo ragionieri e dottori commercialisti, che hanno ritenuto illegittimi i tagli sulle prestazioni conseguenti a regole più restrittive per il pensionamento, in quanto non rispettose del principio del pro rata. Da qui, il nuovo intervento con la legge 147/2013, articolo 1, comma 488: le delibere delle Casse private adottate e approvate prima del 2007 si intendono legittime ed efficaci «a condizioni che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine». La previsione si è qualificata come norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva. Proprio su questo è stata chiamata a esprimersi la Cassazione a Sezioni unite. L’auto qualificazione della norma basta per considerarla come «interpretazione autentica», oppure la disposizione ha una valenza innovatrice? La conclusione delle Sezioni unite è che l’intervento del legislatore sia stato chiarificatore, vista l’ambiguità della norma del 2006 e sia conforme ai canoni legislativi desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Beninteso, per i pensionati post 2006.
Casse, salvi i tagli per i pensionati dal 2007
Tutta un’altra storia dal 2007 in poi, quando la legge 296/2006 ha attenuato il principio del pro rata – che va semplicemente tenuto presente – e ha fatto salve le delibere adottate fino all’entrata in vigore della legge. Questa formulazione, però, non ha limitato il contenzioso da parte dei pensionati delle Casse di previdenza, in particolar modo ragionieri e dottori commercialisti, che hanno ritenuto illegittimi i tagli sulle prestazioni conseguenti a regole più restrittive per il pensionamento, in quanto non rispettose del principio del pro rata. Da qui, il nuovo intervento con la legge 147/2013, articolo 1, comma 488: le delibere delle Casse private adottate e approvate prima del 2007 si intendono legittime ed efficaci «a condizioni che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine». La previsione si è qualificata come norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva. Proprio su questo è stata chiamata a esprimersi la Cassazione a Sezioni unite. L’auto qualificazione della norma basta per considerarla come «interpretazione autentica», oppure la disposizione ha una valenza innovatrice? La conclusione delle Sezioni unite è che l’intervento del legislatore sia stato chiarificatore, vista l’ambiguità della norma del 2006 e sia conforme ai canoni legislativi desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Beninteso, per i pensionati post 2006.