06.05.2014

Case in affitto, rompicapo Tasi

  • Italia Oggi

Acconto Tasi impossibile per gli immobili locati nei comuni che approveranno il regolamento dopo il 16 giugno. È una delle conseguenze del ginepraio di norme che disciplinano il nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili. Da un lato, abbiamo il dl 16 (la cui legge di conversione, n. 68/2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 di ieri), che ha ridefinito la tempistica dei versamenti. Come noto, la Tasi andrà pagata in due rate con le stesse scadenze dell’Imu (16 giugno e 16 dicembre). A regime, l’acconto dovrà essere versato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi precedenti, con obbligo di conguaglio in sede di saldo; in mancanza, si applicheranno le aliquote dell’anno prima o quelle standard. Per il solo 2014, essendo il primo anno di applicazione del tributo, sono dettate regole diverse. Le prime case pagheranno tutto in un’unica rata entro il 16 dicembre, salvo il caso in cui la deliberazione del comune che fissa l’aliquota sia pubblicata sul sito del Mef entro il 31 maggio. Sugli immobili diversi dall’abitazione principale, invece, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio, la prima rata andrà versata applicando l’aliquota base (1 per mille) e a dicembre si pagherà l’eventuale conguaglio. Dall’altro lato, abbiamo la legge 147/2013, che per gli immobili locati ha previsto una duplice obbligazione tributaria: a pagare la Tasi saranno chiamati sia i proprietari (che dovranno versare da un minimo del 70 a un massimo del 90%) che i locatari (per la differenza). A suddividere il carico fra le due categorie dovranno essere i comuni con norma regolamentare. E qui nasce il problema. Cosa succederà nei casi in cui il regolamento comunale sulla Tasi sia approvato dopo la scadenza per il versamento della prima rata? Si tratta di un’eventualità tutt’altro che remota, considerato che i sindaci hanno tempo sino a fine luglio per provvedere.

Gli immobili locati non possono essere considerati abitazioni principali. L’acconto è quindi dovuto in ogni caso entro il 16 giugno, ad aliquota base o con la diversa aliquota decisa a livello comunale.

Ma se il comune non ha ancora deliberato, non è possibile conoscere la misura del tributo che resta a carico del proprietario e quella che, invece, è dovuta dal locatario. Né si può chiedere al proprietario di pagare tutto, poiché, come detto, si tratta di due obbligazioni giuridicamente autonome.

Al limite, si potrebbe sostenere che, in mancanza di una diversa decisione assunta a livello comunale, l’inquilino debba pagare il minimo (ovvero il 10%). La strada maestra, quindi, è una modifica normativa (o almeno un’indicazione da parte del Mef) che estenda agli immobili locati lo stesso regime previsto per le prime case, consentendo, nei comuni che non deliberano in tempo, di pagare tutto a fine anno.