12.04.2021

Casa, istruzione, nozze: il Fisco non tassa i bonifici a figli e nipoti

  • Il Sole 24 Ore

Un bonifico da padre a figlio per finanziargli un viaggio o dal nonno alla nipote per aiutarla nell’acquisto di un’auto. O, ancora, la mamma che paga per i figli l’acquisto di una nuova casa oppure versa semplicemente dei soldi sul loro conto. Queste donazioni senza formalità – di cui, piccole o grandi, quasi tutti fanno esperienza nella vita – sono tutte esentasse? E se fossero invece effettuate da un estraneo alla famiglia?

Si tratta, in tutti i casi, di atti di liberalità che non risultano da un atto scritto. Se prendesse piede l’idea che sono soggetti a imposta di donazione (come pare da alcune sentenze), è necessario fare il punto della situazione per separare i casi in cui si paga l’imposta da quelli in cui non si versa. Tenendo però presente due punti fermi che salvaguardano in larga misura i finanziamenti endo-familiari.

Le franchigie

Intanto va ricordato che non scatta alcuna tassazione quando il valore donato non supera il limite della franchigia esente da imposizione, vale a dire il valore:

di 1 milione di euro, se si tratta di donazione tra coniugi o parenti in linea retta;

di 100mila euro, se si tratta di donazione tra fratelli e sorelle;

di 1,5 milioni di euro, se si tratta di donazione a favore di persona portatrice di handicap grave.

Le donazioni non tassabili

In ogni caso, a parte ogni ragionamento che si possa svolgere in ordine alla tassabilità delle donazioni non risultanti da atto scritto (come si vedrà poi), per il Testo unico dell’imposta di successione e donazione (Tusd, Dlgs 346/1990) l’imposta di donazione non si applica nei seguenti casi (articolo 1, commi 4 e 4 bis):

1 alle donazioni di modico valore, che sono quelle di importo sia oggettivamente che soggettivamente irrisorio: quindi non è tassabile, ad esempio un piccolo bonifico;

2 alle spese di mantenimento e di educazione, a quelle per malattia, nonché alle spese “ordinarie” per abbigliamento o per nozze (a meno che non eccedano notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del donante);

3 alla liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi;

4 alla liberalità che si effettua pagando il prezzo dovuto dal donatario, quando si tratta di un prezzo relativo a un contratto soggetto a imposta di registro proporzionale o a imposta sul valore aggiunto: è il classico caso dei genitori che pagano il prezzo della casa comprata dal figlio.

La normativa e i dubbi

La tassazione delle donazioni indirette è stata introdotta nel Tusd con la legge 342/2000, dopo un dibattito sul tema durato almeno per tutti gli anni ’90: allora si diceva che non aveva senso tassare le donazioni “formali” (quelle stipulate con atto notarile) e lasciare fuori dalla tassazione tutte quelle situazioni in cui si produce indirettamente lo stesso effetto, cioè il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente incremento del patrimonio del donatario.

Senonchè, l’imposta di donazione venne di lì a poco abolita (legge 383/2001) e, quando venne “resuscitata” (con il Dl 262/2006), la sua nuova impostazione, rispetto a quella vigente fino al 2001, ha fatto dubitare non poco della sua compatibilità con la legislazione emanata nel 2000 sulla tassazione delle donazioni indirette: ad esempio, nella disciplina delle donazioni indirette tutt’oggi si fa riferimento alla franchigia di 350milioni di lire e a un’aliquota marginale del 7%, quando invece la franchigia attualmente in vigore è di 1 milione di euro e l’aliquota marginale è dell’8 per cento.

A ciò si è aggiunta l’idea che, se mai l’imposta di donazione fosse da applicare alle donazioni indirette, sarebbe stata da limitare a quelle risultanti da un atto scritto. Infatti, l’imposta di donazione è strutturata in modo identico all’imposta di registro, la quale solo eccezionalmente riguarda gli atti diversi da quelli formati per iscritto: infatti se Tizio vende un quadro a Caio con un contratto verbale non c’è alcuna tassazione, ma se il contratto è scritto scatta l’imposta di registro del 3 per cento.

Voluntary e Cassazione

L’argomento della tassazione delle donazioni indirette è quindi rimasto del tutto sopito fino a che la voluntary disclosure gli ha dato un primo scossone (si veda la circolare delle Entrate n. 30/E dell’11 agosto 2015 e gli articoli del Sole 24 Ore del 28 luglio e del 18 e 20 agosto 2015), ma soprattutto fino a che la Cassazione:

ha deciso l’applicabilità dell’imposta di donazione a un bonifico di 12 milioni di euro disposto da una signora a favore del proprio marito (ordinanza n. 27665 del 7 ottobre 2020, Il Sole 24 Ore del 10 ottobre 2020);

ha negato l’applicabilità dell’imposta di donazione a un bonifico di 75mila euro effettuato a favore di persona non legata da parentela al soggetto ordinante, ma solo perché il donante era residente in Svizzera e il denaro donato giaceva presso una banca svizzera (sentenza n. 8175 del 24 marzo 2021, Il Sole 24 Ore, 26 marzo 2021).

Di qui il permanere di una serie di dubbi che non trovano una soluzione univoca soprattutto per le liberalità tra soggetti estranei.