Il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato come «prima casa» può avvalersi comunque del beneficio fiscale, a patto che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto, pena la perdita delle agevolazioni e una sanzione del 30%. Questa è una delle informazioni presenti nella nuova sezione di «l’Agenzia informa», dedicata a elencare i vari step da seguire per concludere l’acquisizione di un immobile in modo da usufruire di tutti i benefici previsti dalla legge, come le agevolazioni legate all’acquisto della prima abitazione. La guida è presentata in una nota dell’Agenzie delle entrate pubblicata ieri. Per prima cosa, viene consigliato di reperire il maggior numero di informazioni possibili in merito alla situazione catastale e ipotecaria dell’immobile in questione. A tal proposito, l’Agenzia mette a disposizione una serie di servizi come quello di ispezione ipotecaria, che permette di controllare se ci siano ipoteche o pendenze giudiziarie in capo all’appartamento. L’ispezione può essere richiesta online o presso gli uffici provinciali e territoriali. In entrambi i casi il servizio è gratuito. Una volta accertato che l’immobile è libero, si può procedere alla stesura del contratto preliminare che deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione pagando l’imposta di registro (200 euro) e l’imposta di bollo. La guida offre una panoramica delle imposte da versare, differenziando tra venditori privati e non. Nel primo caso, con vendita esente da Iva, l’acquirente dovrà pagare l’imposta di registro (misura proporzionale del 9%), l’imposta ipotecaria e catastale (misura fissa di 50 euro). Nel secondo caso, si dovrà pagare l’Iva al 10% e le imposte di registro, ipotecarie e catastali (200 Euro ciascuna). Discorso diverso per le acquisizioni di «prime case». Se la vendita è esente da Iva, l’imposta di registro sarà al 2% (invariate le alte imposte). Se la vendita è soggetta a Iva, l’aliquota è ridotta al 4%.
Michele Damiani