16.12.2013

Caparra esentasse

  • Italia Oggi

Nei contratti preliminari di compravendita di immobili localizzati all’estero, le somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria non sono soggette all’applicazione dell’imposta di registro proporzionale (aliquota dello 0,50%). Sia il preliminare che l’atto definitivo sono soggetti alla sola imposta fissa (168 euro).

Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 94/18/13 della Ctr Lombardia, depositata in segreteria lo scorso 11 settembre.

Il caso riguarda un’impresa meneghina che aveva stipulato con una società di real estate un preliminare per l’acquisto di un immobile sito in Lussemburgo, con caparra confirmatoria per oltre 4 milioni di euro, senza procedere alla registrazione (obbligatoria) del contratto. L’Agenzia delle entrate recuperava l’imposta di registro in misura fissa (euro 168) per il preliminare e in misura proporzionale per l’importo della caparra confirmatoria (soggetta all’aliquota dello 0,5%, ai sensi della nota all’articolo 10 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/86). Impugnato l’avviso di liquidazione, per ciò riguardava l’imposta proporzionale sulla caparra, il primo grado di giudizio concludeva per il rigetto del ricorso, confermando la bontà dell’operato dell’amministrazione finanziaria. Esito che è stato, invece, completamente ribaltato dalla Ctr Lombardia, a cui si rivolgevano i contribuenti con atto di appello. L’imposta pagata sulla caparra confirmatoria, rilevano i giudici regionali, «è sempre imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo»; ciò per evitare che si verifichi una doppia imposizione della stesse somme, la prima volta tassate in sede di preliminare e la seconda in sede di acquisto finale. In sostanza, dunque, l’imposta pagata sulla caparra viene decurtata dall’imposta di registro pagata sulla compravendita definitiva, all’atto del rogito finale. Trattandosi, nel caso di specie, di immobile localizzato all’estero, sul quale l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa, «se si adottasse la tesi dell’ufficio si verificherebbe sempre una duplicazione d’imposta» poiché l’importo sulla caparra versato alla registrazione non sarebbe più recuperabile con l’atto definitivo. Sulla scorta di tale ragionamento, la Commissione conclude che per le cessioni d’immobili localizzati all’estero l’applicazione della tassazione di registro nella misura fissa rappresenta una “disciplina speciale” che regola l’operazione economica nella sua interezza». Per cui, anche in caso di caparra confirmatoria, la stessa non è soggetta all’applicazione dell’imposta proporzionale, nella misura dello 0,5% sulle somme pattuite.