17.09.2021

Bonus per i piccoli investimenti

  • Italia Oggi

Agevolazione a maglie larghe per qualunque piccolo investimento sia utile all’attività dell’impresa. Ad esempio, tablet, smart-phone o persino mobili da ufficio. Il credito d’imposta per i nuovi investimenti spetta, infatti, anche per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46, a prescindere dalla circostanza che il costo degli stessi sia dedotto per intero nel periodo d’imposta ovvero in più esercizi tramite la procedura di ammortamento. E’ quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare del 23/7/2021, n. 9/E, in risposta ad uno specifico quesito. Ma andiamo con ordine, ricordando in primo luogo che i costi relativi ai beni in questione sono deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, alternativamente, in misura integrale nell’esercizio in cui è stato effettuato l’acquisto, ovvero in più esercizi applicando al costo i coefficienti di ammortamento «tabellari» (decreto del ministero delle finanze 31/12/1988). Per la verifica della soglia di euro 516,46, in passato l’Amministrazione finanziaria ebbe modo di precisare (r.m. 4/1/1979, n. 1751) che il costo può essere portato in deduzione per intero nell’esercizio in cui i beni sono acquistati a condizione che gli stessi siano suscettibili di autonoma utilizzazione. Ad esempio, non è certamente possibile far rientrare in questo ambito il costo di acquisizione di una tastiera di un computer, anche se di valore inferiore alla predetta soglia, in quanto trattasi di un bene utilizzabile solamente in presenza di un computer e come tale non suscettibile di essere utilizzato in autonomia. Ulteriore aspetto da precisare riguarda la necessaria strumentalità degli stessi anche laddove il costo sia dedotto per intero nell’esercizio. Il credito d’imposta, infatti, spetta solamente per l’acquisto di beni strumentali e non anche per l’acquisto di beni che esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono acquistati. La possibilità di dedurre il costo integralmente nell’esercizio è di fatto una semplificazione volta ad evitare che per beni strumentali di costo esiguo il contribuente sia obbligato a dedurre le quote di ammortamento in più esercizi, con tutte le conseguenti complicazioni contabili. Come detto, l’Agenzia delle entrate nella C.M. n. 9/E ha quindi correttamente osservato che il credito d’imposta (tipicamente quello ordinario del 6% o del 10% a seconda del periodo in cui il bene è stato acquistato) si calcola sul costo di acquisto e può essere fruito nel periodo temporale previsto dalla norma (tre o cinque quote annuali piuttosto che in un’unica quota annuale a seconda della disciplina applicabile). La gestione del credito d’imposta è quindi più agevole rispetto a quanto accadeva con riferimento al super ammortamento. A tale proposito, con la R.M. 24/11/2017, n. 145, l’Agenzia aveva infatti distinto due ipotesi:

  • se il costo è dedotto per intero nell’esercizio, anche la maggiorazione a titolo di super ammortamento è fruita interamente nell’esercizio stesso;
  • se il costo è dedotto in più esercizi con l’applicazione del coefficiente tabellare previsto in relazione alla tipologia del bene, anche la maggiorazione del super ammortamento è «spalmata» nel periodo di ammortamento.

Un aspetto che merita di essere evidenziato riguarda le conseguenze che derivano dalla vendita a titolo oneroso nei due anni successivi all’entrata in funzione dei beni. Il comma 1060 della legge di bilancio 2021 prevede infatti un meccanismo di recupero del credito d’imposta laddove il bene, una volta acquisito ed entrato in funzione, venga alienato a terzi o destinato a strutture produttive situate all’estero. In entrambi i casi il credito d’imposta è ricalcolato escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il meccanismo in questione si applica per tuti i beni che possono fruire del credito d’imposta, ivi compresi quelli di costo unitario non superiore ad euro 516,46. Per tali beni, soprattutto qualora si scelga di dedurre integralmente il costo nell’esercizio con iscrizione diretta nel conto economico (in luogo dell’iscrizione nell’attivo ed applicazione di un ammortamento del 100%), potrebbe risultare più difficile monitorarne le successive vicende. Per tale motivo pare quindi preferibile «caricarli» nel libro cespiti e procedere con l’ammortamento integrale in modo tale da tenere memoria dell’acquisto dei beni stessi.