Per beneficiare della detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili, pagati con bonifico “parlante” dal 6 giugno 2013, le persone fisiche devono aver iniziato i lavori edili sul fabbricato, detraibili al 36-50%, prima dell’acquisto dell’arredo e se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per l’intervento, che attesti l’inizio dei lavori agevolati al 36-50%, va sottoscritta e conservata una «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà», in cui va indicata la «data di inizio dei lavori».
La nuova agevolazione del 50% per i mobili è molto simile alla detrazione del 20% per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, tv e pc, effettuati dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 (articolo 2, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5), ma non è identica. Quindi, i chiarimenti forniti dalle Entrate per il vecchio incentivo possono essere applicabili anche per il nuovo, sempreché siano compatibili con la nuova norma.
Sono applicabili alla nuova detrazione, ad esempio, le indicazioni indicate nel risposta 2.1 della circolare delle Entrate 23 aprile 2010, n. 21/E, le quali impongono che i lavori edilizi sul fabbricato siano iniziati prima dell’acquisto dei mobili. Per la vecchia detrazione, infatti, si impose che «i lavori edilizi» fossero già «avviati», perché la norma agevolava le «ulteriori» spese rispetto a quelle di ristrutturazione. Per questo motivo, «la data di inizio lavori» doveva essere «anteriore all’acquisto dell’arredo», non essendo necessario, invece, «che le spese di ristrutturazione» fossero pagate «prima di quelle per l’arredo dell’abitazione».
Considerando che anche la nuova norma agevolativa parla di «ulteriori spese documentate e sostenute» rispetto ai lavori sul fabbricato, il chiarimento delle Entrate resta valido anche ora, quindi, i lavori che consentiranno di beneficiare della detrazione del 36-50% (articolo 16-bis, Tuir) devono essere iniziati prima del momento dell’acquisto del bene mobile.
Vanno ben individuati, quindi, i seguenti due momenti: l’inizio dei lavori (precedente) e l’acquisto dell’arredo.
Per il primo, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento agevolato al 36-50%, va sottoscritta e conservata una «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» (articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), in cui va indicata la «data di inizio dei lavori» e va «attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente» (Provvedimento 2 novembre 2011, n. 149646, punto 1).
Riguardo alla data dell’acquisto dell’arredo, le Entrate non hanno indicato se questa debba essere riferita alla consegna del bene (o all’ultimazione della sua installazione, per i rari casi in cui vi sia un contratto d’appalto) ovvero al suo pagamento tramite bonifico “parlante”. In questi casi, spesso, la consegna e il pagamento coincidono, ma comunque la questione va chiarita. Considerando che la risposta 2.1 della circolare delle Entrate 23 aprile 2010, n. 21/E, chiedeva se fosse «possibile fruire dell’agevolazione» per i mobili «prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dell’abitazione» e che la fruizione della detrazione per l’arredo richiede anche il pagamento, dovrebbe essere corretto considerare che una persona fisica acquisti fiscalmente un arredo, a questi fini, solo quando lo ha pagato. Quindi, i lavori edili devono essere iniziati prima del pagamento dei mobili, il quale comunque deve essere successivo al 5 giugno 2013.
Ciò indipendentemente dal momento del pagamento dei lavori, che può essere precedente o successivo rispetto all’inizio degli stessi, ovvero rispetto all’acquisto o al pagamento dei mobili. Riguardo alle date di pagamento dei lavori di ristrutturazione, si veda Il Sole 24 Ore del 4 luglio 2013, nel quale sono state formulate tutte le possibili soluzioni interpretative, che ad oggi non sono ancora state oggetto di alcuna risposta da parte delle Entrate.