L’immobile oggetto della qualificazione globale energetica alla data della richiesta della detrazione del 65%, deve essere «esistente», ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso. Deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi e dotato di impianto di riscaldamento.
Per usufruire della detrazione del 65% gli interventi di riqualificazione energetica sugli immobili devono rispondere a determinati requisiti. È infatti agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura (all’allegato M al dlgs del 29/12/2006 n. 311) con marcatura Ce, se prevista. In caso di installazione di caldaie a condensazione l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti. Queste le indicazioni principali che emergono da un vademecum (composto da tre schede tecniche caldaie a condensazione, a biomassa e schermature solari) Enea aggiornato al primo aprile 2015 per usufruire della detrazione del 65%. La documentazione va trasmessa all’Enea esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (per esempio, la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità. Ricordiamo che con il dlgs n. 175/2014 è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’agenzia delle entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
Caldaia a condensazione. L’installazione della caldaia a condensazione deve inoltre avere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% e deve rispettare i criteri dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’art. 290, comma 4, del dlgs 152/2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del dlgs 28/2011). Sono inoltre agevolabili le operazioni di smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente e la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.
È necessaria un’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici. L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate o essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.
Caldaia a biomassa. In caso di installazione di caldaie a condensazione l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti. Deve inoltre possedere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%.