di Benito Fuoco e Nicola Fuoco
La mancata annotazione separata in dichiarazione dei costi black list non è un errore formale e quindi non è emendabile; l'omissione comporta l'applicazione della sanzione da 500 a 50 mila euro (articolo 303 della legge n.296/2006). Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 58/10/2011 della sezione decima della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Le Entrate di Roma quattro, in seguito a una constatazione della Guardia di finanza, avevano notificato un avviso di accertamento con cui contestavano l'omessa dichiarazione disgiunta tra i costi complessivi e quelli sostenuti nei paesi a fiscalità privilegiata, così come previsto dalla normativa fiscale. L'adempimento, che impone di indicare i costi separatamente nella dichiarazione dei redditi, viene infatti stabilito dall'articolo 110, commi da 10 a 12-bis del Tuir 917/86, e recentemente è stato ulteriormente affiancato dall'obbligo di invio telematico periodico alle Entrate. La Ct provinciale di Roma, a cui si era rivolta la società, accogliendo il ricorso, aveva ritenuto che quello rilevato dalla finanza fosse un mero errore formale commesso nella compilazione della dichiarazione; in effetti la società, subito dopo l'accesso dei militari aveva presentato una ulteriore dichiarazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del dpr n.322/98, manifestando la volontà di correggere l'errore. I giudici regionali capitolini, tuttavia, hanno completamente ribaltato la decisione di primo grado e confermato l'accertamento fiscale. «L'omessa dichiarazione», osserva il collegio, «non può essere qualificata come mero errore formale». Questo inadempimento infatti può consentire all'amministrazione finanziaria il controllo di possibili violazioni. La mancata annotazione separata delle operazioni intervenute con soggetti residenti in paesi aventi regime fiscale privilegiato non è suscettibile di emenda successivamente alla notifica del processo verbale di constatazione e comporta l'applicazione del regime sanzionatorio introdotto con l'articolo 303 della legge n. 296/2006.