02.08.2021

Beni strumentali, quota unica per la compensazione dei crediti

  • Italia Oggi

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Ma solo in alcuni casi. Secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 23 luglio 2021, è utilizzabile in un’unica quota annuale:

– il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali «non 4.0» effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;

– il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali «non 4.0» effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

L’utilizzabilità in un’unica quota, quindi, non riguarda né il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell’agevolazione, né il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali «Industria 4.0», per i quali il beneficiario continuerà invece a fruire del credito in tre quote annuali, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.

La circolare 9/E dell’Agenzia delle entrate si è inoltre espressa nel caso di investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, in cui si verifica una parziale sovrapponibilità delle discipline agevolative introdotte con le leggi di bilancio 2020 e 2021, chiarendo il coordinamento tra le due misure sul piano temporale.

Per quanto riguarda, invece, la più volte prospettata facoltà di cessione a terzi, compresi gli intermediari finanziari, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, a oggi non è stato ancora previsto nulla dalla normativa in materia.

La disciplina del credito d’imposta. La disciplina del credito d’imposta (art. 1, commi 1051-1063, legge di bilancio 2021) si applica agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e si pone comunque in continuità con il precedente intervento previsto dalla legge di bilancio 2020, nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal «Piano nazionale Impresa 4.0», la quale riguardo alle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali ha trasformato il beneficio da maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), a credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.

Con la legge di bilancio 2021 sono state introdotte alcune novità di rilievo al precedente impianto normativo, come l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai «beni immateriali non 4.0», la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione, l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili, ecc.

A ciò si sono aggiunte più recentemente le disposizioni del decreto Sostegni-bis (art. 20), il quale ha confermato quanto già disposto dal comma 1059, e cioè che per soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali «non 4.0», effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro. Ma tale facoltà si basa su un particolare distinguo tra beni 4.0 e beni non 4.0.

I beni non «Industria 4.0». Si tratta di beni strumentali ordinari, cioè diversi da quelli ricompresi negli allegati A) e B) annessi alla legge 232/2016; il credito d’imposta spetta anche per investimenti in software, sistemi, piattaforme e applicazioni non impresa 4.0, diversi da quelli elencati nell’Allegato B, e spetta anche a esercenti arti o professioni.

Sul piano delle agevolazioni:

a) per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):

– 10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di un milione di euro per i beni immateriali, elevato al

– 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi della legge 81/2017, art. 18.

Per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):

– 6% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di un milione di euro per i beni immateriali.

La norma prevede che il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del Tuir. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

L’utilizzo del bonus in 1 o 3 quote. La legge di conversione del decreto Sostegni-bis (n. 106/2021) ha confermato che il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro. In particolare:

A) investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021/30 giugno 2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2021:

– beni materiali non 4.0: 10% per investimenti fino a 2 milioni di euro aumentato al 15% per investimenti propedeutici al lavoro agile; il credito d’imposta spetta a imprese ed esercenti arti e professioni ed è utilizzabile in un’unica quota annuale;

– beni immateriali non 4.0: 10% per investimenti fino a un milione di euro aumentato al 15% per investimenti propedeutici al lavoro agile; il credito d’imposta spetta a imprese ed esercenti arti e professioni ed è utilizzabile in un’unica quota annuale se i ricavi o i compensi sono inferiori ai 5 milioni di euro;

B) investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022-30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022:

– beni materiali non 4.0: 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro; il credito spetta a imprese ed esercenti arti e professioni ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione;

– beni immateriali non 4.0: 6% per investimenti fino a 1 milione di euro; il credito spetta a imprese ed esercenti arti e professioni ed è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione.

L’Agenzia delle entrate ha inoltre confermato la possibilità di continuare a utilizzare il credito d’imposta oltre il terzo anno successivo a quello di entrata in funzione o, per i beni «Industria 4.0», di interconnessione, senza alcun limite temporale.

Nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di fruire del credito d’imposta in un’unica quota, la circolare 9/2021 precisa che il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

Esclusioni. La fruizione in unica soluzione resta preclusa nel caso di investimenti:

– in beni materiali e immateriali ordinari effettuati dall’1/1/2022;

– in beni immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro;

– in beni materiali e immateriali 4.0, indipendentemente dal momento di effettuazione e dal volume di ricavi dell’impresa beneficiaria.

La sovrapposizione delle discipline. Nel caso di investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, si può verificare una parziale sovrapponibilità delle discipline agevolative del credito d’imposta introdotte con le leggi di bilancio 2020 e 2021.

Al riguardo, la circolare 9/2021 dell’Agenzia delle entrate è intervenuta chiarendo che il coordinamento tra le due misure sul piano temporale deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021), si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.

Pertanto, nel primo caso si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.