29.04.2013

Beni ai soci a effetto smorzato

  • Italia Oggi

L’indeducibilità dei costi relativi ai beni assegnati ai soci non crea (quasi sempre) danni nel modello Unico delle società. Saranno pochi i casi in cui si dovrà compilare il rigo 32 con il codice 34 per evidenziare i costi non deducibili in quanto riferiti a beni assegnati in godimento gratuito ai soci.

Dopo le due circolari 24/E e 36/E del 2012 le problematiche concernenti la determinazione del reddito nel caso di beni assegnati ai soci (reddito dell’utilizzatore e dell’assegnante) sono certamente diminuiti.

Tanto che in capo alla società (o comunque al soggetto proprietario del bene) gli effetti saranno davvero pochi.

I beni assegnati ai soci sono in linea generale da suddividere in quattro categorie:

1. i beni di modesto valore (telefonini, iPad, computer ecc.)

2. le auto

3. gli immobili

4. gli altri beni (yacht, aerei e altro).

I beni compresi nella prima categoria, considerato il limite di 3 mila euro indicato dalla prassi, sono influenti ai fini dell’applicazione della norma in esame. L’assegnazione di tali beni non fa scattare alcuna tassazione. Inoltre considerando le altre tre categorie la maggior parte dei beni assegnati sono abitualmente da comprendere nella seconda e nella terza.

Ma proprio in questo caso l’indeducibilità prevista in linea generale dei costi relativi ai beni assegnati gratuitamente ai soci non trova applicazione. Ciò in quanto per tali beni il Tuir detta già una regola di deducibilità specifica che secondo la prassi prevale ed è l’unica da applicare. La circolare 24 ha, infatti, affermato che l’ «indeducibilità trova tuttavia una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il Testo unico delle imposte sui redditi prevede già una limitazione alla deducibilità. Così, per esempio, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall’articolo 164 del Tuir».

Se ipotizziamo un’autovettura assegnata gratuitamente al socio, la società dovrà applicare le regole di cui all’art. 164 e quindi subirà una limitazione della deducibilità del 60%, ma che è sufficiente a non far scattare la previsione peggiore della completa indeducibilità. Se invece ipotizziamo il caso degli immobili allora dobbiamo ricordare che molti di quelli assegnati ai soci sono immobili di civile abitazione a cui è applicabile l’art. 90 del Tuir. Il secondo comma di tale norma prevede già l’indeducibilità delle spese relative a tali immobili e pertanto ancora una volta finisce in fuori gioco la regola specifica dettata dall’art. 2, comma 36 del dl 138/2011.

Saranno pertanto casi residuali quelli in cui si verificherà una indeducibilità correlata a tale norma. Se ciò comunque si dovesse verificare gli importi non deducibili sarebbero da indicare nel rigo 32 del quadro RF con il codice 34.

Se a eccezione di alcuni casi quindi le nuove regole avranno poco effetto con riguardo al concedente, situazione peggiore si ha per l’utilizzatore (il socio o il suo familiare).

Le regole prevedono la formazione di un reddito diverso in capo allo stesso pari alla differenza tra il valore di mercato dell’assegnazione e il corrispettivo previsto in capo la socio.

Per capire al meglio il meccanismo in questa ipotesi è necessario in primis basarsi su quanto affermato dalla circolare 24/E che ha precisato che in questa ipotesi:

1. in capo al concedente trovano applicazione le disposizioni del Tuir che prevedono un regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi;

2. in capo all’utilizzatore si rende applicabile l’articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del Tuir a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato al predetto regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi.

Quindi senza corrispettivo non si scappa (si vada altro articolo in pagina sul caso della trasparenza): vi è un reddito diverso dell’utilizzatore. I problemi molto spesso però non sono insormontabili. Uno dei casi più frequenti è, infatti, quello dell’auto, caso in cui il valore di mercato che permette di quantificare il reddito diverso è quello individuato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del Tuir. Sul punto già la circolare 36/E prevede che «in tale circostanza per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione occorre confrontare il valore normale del diritto di godimento del bene facendo riferimento all’articolo 51, comma 4, del Tuir, al netto del corrispettivo eventualmente pagato, con il reddito imputato all’imprenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfettizzazione prevista dal Tuir. L’eventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso».

Tale forfettizzazione abbatte di molto i valori ma purtroppo è stata ammessa solo per le autovetture e non invece per gli altri beni quali per esempio gli immobili, per i quali sarà necessario riferirsi al valore di mercato (con tutte le difficoltà conseguenti).