05.06.2018

Bcc con diritto di «sconfinare» verso nuove sedi da 500 soci

  • Il Sole 24 Ore

Alle banche di credito cooperativo basterà rispettare un numero minimo di soci, rapportato alla popolazione residente, per estendere ad altri comuni l’attuale area di competenza territoriale.
Oltre a premiare il radicamento sul territorio e a favorire la razionalizzazione della rete sportelli, le nuove disposizioni di vigilanza, pubblicate il 22 maggio, confermano la natura mutualistica e non speculativa delle Bcc, consentendo operazioni societarie straordinarie soltanto se interne al credito cooperativo, al fine di non disperdere il patrimonio da destinare all’attività bancaria mutualistica e a servizio delle garanzie incrociate obbligatorie nei nuovi gruppi.
Le disposizioni, in vigore dal 23 maggio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 maggio), saranno applicabili soltanto dall’iscrizione dei gruppi cooperativi nell’albo dei gruppi bancari, prevista entro fine anno. Ricalcano la struttura delle precedenti, risalenti all’aprile 1999, limitandosi a rimuovere la sezione sui poteri nell’erogazione del credito (riservata ora alla normativa interna e di gruppo) e a inserire un nuovo paragrafo su modifiche statutarie e trasformazioni. Quest’ultime contemplate, ma di fatto inibite, anche se realizzate indirettamente tramite cessioni aziendali, dall’ineludibile obbligo di devolvere ai fondi mutualistici il patrimonio indivisibile.
Rispetto alla consultazione, la zona di competenza territoriale è stata ridefinita equiparando i comuni aventi una presenza minima di soci, rapportata alla popolazione residente, a quelli d’insediamento di sedi e succursali. L’area di competenza è poi estesa ai comuni limitrofi: un vincolo di contiguità territoriale superabile solo con l’apertura di sedi distaccate, per le quali servirà l’approvazione della capogruppo e un numero minimo di 500 soci. Soglia che resta a 200 soci per le sedi distaccate già esistenti al 22 maggio.
Il numero minimo dei soci passa da 200 a 500, mentre il valore massimo delle azioni detenibile da ciascun aumenta da 50.000 a 100.000 euro. Come rammentato anche da Banca d’Italia in consultazione, le azioni delle Bcc, pur rappresentando capitale di rischio, continuano a non avere finalità lucrative, consentendo principalmente ai soci cooperatori di partecipare allo scambio mutualistico con la loro cooperativa di credito a mutualità prevalente. Un diritto che da quest’anno, con la nuova Mifid, rischia di essere paradossalmente negato agli aspiranti soci aventi un profilo d’investitore inadeguato per i rischi azionari, a prescindere dall’importo sottoscritto.
A conferma dello status di cooperatore e non d’investitore del socio, le disposizioni trattano i vincoli di operatività prevalente a favore dei soci e nella zona di competenza come pilastri fondanti della mutualità cooperativa e del localismo delle Bcc. Precisano, inoltre, la rilevanza per la prevalenza operativa anche delle esposizioni infragruppo, valorizzando in tal modo la mutualità di gruppo. Sono state invece escluse, contrariamente alla disciplina previgente, le esposizioni verso le banche extra-gruppo, con eccezione solo per quelle già in essere.
Resta il divieto di svolgere attività meramente speculative, estranee allo scopo mutualistico. Le Bcc, pertanto, possono operare in derivati solo con finalità di copertura, i cui criteri sono analiticamente dettagliati senza rinviare ai principi contabili. Infine, la posizione netta aperta in cambi delle banche cooperative potrà essere innalzata dal 2 al 5 per cento, ma solo con l’approvazione della capogruppo.

Adriano Melchiori