09.09.2016

Baratto amministrativo ristretto

  • Italia Oggi

No al baratto amministrativo come strumento per pagare le tasse locali o come forma alternativa agli istituti civilistici della datio in solutum o della transazione. Discorso diverso per le entrate extratributarie (rette, tariffe per servizi a domanda individuale, multe, sanzioni) per le quali i comuni potranno prevedere la possibilità di estinguere le obbligazioni pecuniarie con una prestazione personale che comunque dovrà essere determinata chiaramente in anticipo e tipizzata e dovrà essere svolta a beneficio della collettività. A mettere nuovamente i paletti all’istituto del baratto amministrativo (introdotto dall’art.24 del dl 133/2014 e poi ripreso anche dal Codice appalti che ne ha completato la regolamentazione attraendolo nella materia dei contratti pubblici di partenariato sociale) è stata la Corte conti Lombardia, sezione regionale di controllo, nel parere (n.225/2016) reso al comune di Casalpusterlengo (Lo). I giudici hanno ribadito che il baratto amministrativo necessita di una “previa regolamentazione a carattere generale, riveste natura temporanea, può essere applicato in ambiti territoriali limitati e non può riguardare debiti tributari pregressi”. E’ proprio questa l’esclusione più significativa perché, fin dal suo debutto, il baratto è stato percepito dalle amministrazioni comunali come strumento per sgravare dal carico fiscale contribuenti in difficoltà offrendo loro la possibilità di estinguere il debito svolgendo attività sostitutive a beneficio della cittadinanza. Ebbene, secondo, la Corte conti, ciò non è possibile perché “la riduzione delle imposte non si può applicare su debiti pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dall’ente locale”. Il baratto amministrativo, inoltre, non può essere lasciato alla libera iniziativa del cittadino insolvente, ancorché incolpevole. Costui non potrà scegliere in modo autonomo la prestazione da eseguire, ma sarà l’ente a doverlo fare preliminarmente, disciplinando i casi concreti di attuazione e la tipologia di crediti a cui applicare il baratto, nonché individuando la natura dei lavori e dei servizi e i soggetti che possono avvalersi dell’istituto. In pratica, chiariscono i giudici lombardi, “deve escludersi che il singolo cittadino, anche se insolvente incolpevole, possa proporre interventi che non rientrino nella programmazione dell’ente, potendosi invece effettuare unicamente le attività già previste e finanziate in bilancio”.

Francesco Cerisano