1) i versamenti dei professionisti non possono più originare un automatismo accertativo;
2) lo stesso accade per i prelevamenti nei confronti di ogni titolare di partita Iva;
3) solo per i titolari di reddito d’impresa, si introduce la nuova disposizione sanzionatoria per la mancata indicazione del beneficiario.
Nella propria relazione, il direttore dell’Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, proprio per fugare i dubbi sollevati da vari articoli di stampa in merito all’applicabilità della nuova sanzione a ogni prelievo bancomat da parte di qualunque tipo di contribuente, ha chiarito che l’obiettivo della modifica normativa in questione, contenuta nello schema di dlgs sulla revisione del sistema sanzionatorio, è quello di eliminare anche nei confronti degli imprenditori la sanzione «impropria» (costituita dal considerare ricavi occulti le somme prelevate che non trovano giustificazione in contabilità), con contestuale introduzione di una sanzione «propria», proporzionata all’importo prelevato di cui sia ignoto il beneficiario e che non risulti dalle scritture contabili. Una disposizione che, comunque, si applica ai soli imprenditori e non ai lavoratori autonomi o soggetti non titolari di partita Iva. Il direttore ha precisato ieri in una lettera inviata a ItaliaOggi che non ha mai affermato che «sarà eliminata la sanzione dal 10 al 50% delle somme prelevate dalle imprese dai conti bancari e non giustificate in caso di accertamenti», come riportato ieri da questo quotidiano. Se anche un bel passo è stato effettuato, non può tuttavia negarsi che non sembra essere risolto il problema dei prelevamenti per il «mondo imprese». Il rischio è che dal campo accertativo si transiti a quello sanzionatorio, senza però aver risolto alla base gli equivoci. È noto che il principale argomento di scontro tra contribuenti e amministrazione finanziaria in materia riguarda la corretta interpretazione dell’obbligo normativo di indicare il soggetto beneficiario, non avendo cognizione della modalità con cui poter soddisfare l’onere probatorio.