09.07.2015

Bail in, clienti più responsabili

  • Italia Oggi
Depositi sotto i 100 mila euro tutelati non solo in caso di risanamento bancario (bail in), ma anche nell’ipotesi di un prelievo forzoso statale. La Commissione europea, rispondendo a ItaliaOggi, ha precisato che «un prelievo forzoso come nel 1992 (del 6‰ su tutti i conti correnti bancari) è da escludersi. Le leggi nazionali», infatti, «non possono essere in contrasto con le direttive europee. Se lo fossero, ciascun cittadino potrebbe rivolgersi al giudice nazionale per segnalare la violazione della norma Ue». E questo resta valido in tutta l’Unione. Dal canto suo, il bail in agisce sui conti correnti dei depositanti solo nel caso in cui azioni e obbligazioni non siano sufficienti al risanamento; esso non può essere attuato preventivamente per evitare future crisi e può giungere a compimento solo nel caso in cui si presenti la necessità di ristrutturare un dissesto bancario grave. È quindi fuorviante sovrapporre il concetto di bail in a quello di prelievo forzoso, perché ad esso, diversamente da quanto successo in passato, non concorrono tutti i cittadini indistintamente (contribuenti statali), ma solo coloro che hanno aperto un conto presso l’istituto finanziario di riferimento e aventi giacenze finanziarie oltre la soglia di garanzia dei 100 mila euro. Col documento esplicativo pubblicato ieri da Banca d’Italia, si chiariscono alcuni punti riguardo la gestione delle crisi bancarie, che di recente sono state oggetto di dibattito mediatico.

Voci escluse dal bail in. Tra i punti trattati, si trova l’elenco delle passività escluse dalla pratica di bail in. Banca D’Italia col termine «passività» intende quelle voci che costituiscono un onere per la banca e dunque una posta attiva per i clienti. Oltre ai depositi protetti sotto i 100 mila, non saranno né svalutati, né convertiti in capitale le passività garantite (compresi i covered bonds), le cassette di sicurezza e i titoli detenuti in un conto apposito, le passività interbancarie e derivanti da partecipazioni a sistemi di pagamento di durata originaria e residua inferiore ai sette giorni, i debiti commerciali, quelli verso i dipendenti e quelli fiscali privilegiati dalla norma fiscale.

Ordine di chiamata. A risentire del risanamento delle finanze bancarie saranno i soggetti aventi azioni e strumenti di capitale, i detentori di titoli subordinati, di obbligazioni ed altre passività ammissibili; se dai passaggi precedenti non saranno reperite sufficienti risorse, ricadranno nella procedura di salvataggio interno i depositi sopra i 100 mila di persone fisiche e pmi. L’intervento pubblico, precisa Banca d’Italia, è previsto solo in circostanze straordinarie, per evitare che la crisi di un intermediario abbia ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario complessivo. A proposito, il governatore Ignazio Visco ha precisato nel corso dell’assemblea Abi come «nei casi in cui il bail in comporti rischi per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono esonerare discrezionalmente alcune categorie di creditori dall’obbligo di contribuire ai costi della risoluzione».

Il concetto del bail in. La decisione di attuare il bail in, incluso nell’elenco degli strumenti di risoluzione, è presa dall’Autorità di risoluzione. Il bail in è a sua volta da ritenersi più come una fonte di finanziamento della crisi bancaria, che non uno strumento vero e proprio di risoluzione. Esso potrà dunque essere utilizzato come mezzo di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione bancaria.