28.03.2014

Avvocati, sciopero con eccezioni

  • Il Sole 24 Ore

Il giudice deve rinviare l’udienza penale quando l’avvocato decide di aderire allo sciopero. A meno che non esistano situazioni che rendono indifferibile la trattazione del processo. A queste conclusioni è approdata la Corte di cassazione, Sezioni unite penali, con l’informazione provvisoria depositata ieri. Un giudizio che era molto atteso dai penalisti e che è stato, tutto sommato, accolto con soddisfazione dalle Camere penali. Per l’Unione, va preso atto dell’accoglimento del ricorso proposto contro la sentenza che aveva subordinato il diritto dell’avvocato ad astenersi a quello del teste a deporre; inoltre «la Corte ha opportunamente preso atto della preminenza del diritto di manifestazione, previsto dall’articolo 18 della Costituzione, nel quale rientra quello di astensione degli avvocati. Ma se possiamo tirare un sospiro di sollievo, essendo stata scongiurata la possibilità della sostanziale vanificazione di una libertà democratica, non tranquillizza lo spiraglio lasciato aperto dalla Corte in ordine al processo “indifferibile”, atteso che gli “spiragli” di discrezionalità sembrano fatti apposta per consentire ai giudici di merito di ficcarcisi dentro e reiterare decisioni inaccettabili».
E allora, sottolineano i penalisti, occorrerà «attendere le motivazioni prima di gioire fino in fondo, per capire se dietro le argomentazioni giuridiche dei supremi giudici possa annidarsi una pronuncia di valenza ambigua, atteso che il quesito posto alla Corte era, sì, di diritto, ma con pesanti ricadute di tipo politico, per il riconoscimento che si deve ai penalisti della coerenza e serietà nel condurre battaglie per la libertà di tutti e non solo degli avvocati. Ciò detto, se il messaggio è che si deve integrare il codice di autoregolamentazione con altra casistica (che tale non pare la prescrizione, già contemplata) se ne può discutere. Se invece si vuole lasciare al giudice discrezionalità, allora questo non sarebbe accettabile».
Già, perché il punto è proprio quello dei margini di discrezionalità lasciati al magistrato nel valutare le situazioni. A provare a fare chiarezza è stato ieri a ridosso della pronuncia lo stesso Primo presidente della Cassazione che ha presieduto il collegio delle Sezioni unite penali che ha deciso la questione. «Il giudice resta arbitro – ha spiegato Santacroce – e, caso per caso, deve contemperare due interessi in gioco, quelli della durata ragionevole del processo e del diritto di difesa dell’imputato. La linea adottata oggi (ieri, ndr) è in continuità con la sentenza che le Sezioni unite, nello scorso maggio, hanno pronunciato sempre sugli scioperi degli avvocati. Certo, il codice di autoregolamentazione – ha concluso – presenta una serie di lacune che il legislatore dovrebbe colmare».
E, per esempio, in materia di testimonianza, l’astensione dovrebbe portare al rinvio in tutti i casi in cui il teste deve arrivare da altra città italiana, ma, nei casi, come quello approdato alle Sezioni Unite, in cui il teste deve arrivare dall’estero allora il giudice potrebbe legittimamente non tenere conto, nella stretta economia processuale, dello sciopero.