Disciplinare avvocati: la reiterata proposizione di azioni esecutive, fondate su titoli già azionati in precedenza e tempestivamente nonché pienamente adempiuti, comporta la sanzione della radiazione dall’albo. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione nella sentenza 30868/2018, intervenendo sul ricorso di due legali, condannati sia dal Coa (Consiglio dell’Ordine degli avvocati) di appartenenza che dal Cnf (Consiglio nazionale forense) per aver minato gravemente la reputazione dell’intera classe forense.Nei fatti, era accaduto che, a seguito di un esposto presentato al Coa dalla società per la quale lavoravano i due ricorrenti, era stato aperto nei loro confronti un procedimento disciplinare nel quale veniva contestata la volontarietà dell’azione, consistita nella reiterata proposizione di «numerosissime» azioni esecutive già adempiute; la rilevanza penale della stessa «costituente comportamento non colposo» ma doloso e il fatto che la medesima reiterazione delle richieste aveva finito con l’aggravare la posizione del debitore «con azioni giudiziarie plurime assoggettandolo a molteplici azioni esecutive». Stanti questi comportamenti, il Coa, prima, e il Cnf, poi, avevano ritenuto opportuno comminare la radiazione come sanzione disciplinare, nonostante il fatto che per i due ricorrenti era da «giustificare come frutto di negligenza il recupero coattivo di somme rilevantissime non dovute», peraltro restituite solo in parte.
Di diverso avviso sono stati i giudici di legittimità, i quali, nel rigettare il ricorso e confermare quanto già disposto in sede disciplinare, hanno spiegato che per il Cnf non poteva che ritenersi «truffaldino» il comportamento dell’avvocato che promuove azioni esecutive sui titoli a proprio favore già adempiuti, lucrando indebitamente somme non dovute. Andava, inoltre, valutato come «incompatibile» con la permanenza nell’albo il comportamento «di chi si rende responsabile della violazione dei fondamentali doveri professionali, quali la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro»; del pari incompatibili erano state anche l’assunzione di iniziative, portate avanti con malafede e colpa grave e il pesante aggravamento della posizione del debitore costretto a pagare due volte.
Adelaide Caravaglios