07.01.2013

Avvocati, le nuove parcelle non tengono conto delle tariffe

  • Italia Oggi

Il nuovo sistema dei compensi è retroattivo e si applica anche all’attività forense svolta prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 140/2012, che ha completato la manovra di abolizione delle tariffe professionali.

Vale anche per il rito sommario e il contratto professionale non esclude la distrazione del compenso, che deve essere comunque adeguato, a favore dell’avvocato.

Nei primi mesi di applicazione della norma, comunque, si sta assistendo a precisazioni giurisprudenziali su aspetti applicativi, ma anche ad autoregolamentazioni in sede locale, come ad esempio quella milanese. Per alcune attività, infatti, come per i procedimenti di ingiunzione, i parametri del dm 140/2012 prevedono una forbice molto ampia, con possibilità di trattamenti disomogenei.

Peraltro nel frattempo gli avvocati hanno una nuova legge professionale, definitivamente approvato dal Senato il 21 dicembre 2012, che sul tema delle tariffe rimescola le carte le carte e che troverà piena attuazione con un futuro decreto ministeriale.

Vediamo comunque l’impatto operativo del decreto ministeriale 140/2012.

Distrazione dei compensi

Ai sensi dell’articolo 93 del codice di procedura civile il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

La disciplina relativa alla distrazione delle spese liquidate a favore del difensore, è applicabile anche dopo l’introduzione del regime dei parametri (dm n. 140/2012) e pur a fronte del primato dell’accordo tra professionista e cliente sull’entità del compenso spettante al primo. Infatti, la facoltà riconosciuta dalla disposizione in esame al difensore della parte vittoriosa di soddisfare direttamente nei confronti del soccombente il proprio credito per la prestazione giudiziale è pienamente compatibile con l’esistenza di un accordo tra i primi due che abbia disciplinato tale profilo in modo difforme (Tribunale Verona, sentenza 16/10/2012).

In sostanza la cifra scritta nel contratto tra cliente e avvocato non vincola il giudice.

L’avvocato avrà interesse ad avere l’attribuzione diretta delle spese legali (la cosiddetta distrazione) nel caso in cui le somme liquidate dal giudice siano più alte di quelle previste nel contratto.

Retroattività a tranche

La liquidazione giudiziale degli onorari del difensore deve avvenire con riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine con l’esaurimento o con la cessazione dell’incarico professionale.

Questo significa che, quanto ai parametri del dm 140/2012, gli stessi devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale del compenso avvenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore di detto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sia in parte stata svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

In un caso specifico, il Tribunale ha applicato la tariffa professionale abrogata per l’attività relativa al primo grado di giudizio in quanto svolta e conclusa prima dell’entrata in vigore del dm 140/2012, mentre ha applicato i nuovi parametri per la liquidazione del compenso relativo al giudizio di appello ancora pendente (Tribunale Verona, sentenza 16/10/2012)

Adeguatezza

Secondo la cassazione il compenso ha natura di corrispettivo unitario e riguarda l’opera professionale complessivamente prestata, tenendo comunque presente il principio di adeguatezza del compenso (espressamente previsto dall’articolo 2233 del codice civile), nonché sul piano deontologico dall’articolo 43, canone secondo, del Codice deontologico forense (Cass. civ. Sez. unite, 12/10/2012, n. 17406)

Rito sommario

I parametri ministeriali approvati con il decreto 140/2012 del Ministero della giustizia, sono applicabili in via analogica anche alla liquidazione delle spese per il rito sommario, in cui potrà essere omessa la liquidazione del compenso concernente la fase decisoria qualora manchi la distinzione tra fase istruttoria e fase decisoria (Tribunale Monza, sentenza 30/9/2012).

Autoregolamentazione

Il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012, ha determinato di parametri per la liquidazione giudiziale delle spese legali. Le norme e le cifre lasciano ampi spazi discrezionali soprattutto nei casi in cui per una attività si prevedono fasce molto larghe.

Ad esempio per i decreto ingiuntivi si prevedono solo tre scaglioni: il primo arriva fino a euro 5.000 e prevede un compenso da 50 a 700 euro; il secondo va da euro 5.001 a euro 500.000 con una forbice dei compensi tra 400 a 2.000 euro e il terzo scaglione va da euro 500.001 a euro 1.500.000 con compensi da 1.000 a 2.500 euro.

Per evitare disparità di trattamento l’Ordine degli avvocati di Milano in collaborazione e in accordo con le autorità giudiziarie ha provveduto a elaborare alcune tabelle quali criteri indicativi per un’equa e omogenea liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali.

Le fasce per i decreti ingiuntivi diventano dieci e sono maggiormente articolate per fasce di valore del procedimento.