Da 630 euro per una causa di valore minimo (fino a 1.100 euro) a 21 mila euro per la controversia che vale tra 260 mila e 520 mila euro. Sono questi i nuovi parametri in mano al giudice chiamato a liquidare il compenso di un avvocato per l’assistenza prestata, dall’inizio alla fine, in giudizi innanzi al tribunale.
Per le prestazioni di assistenza stragiudiziale si oscilla invece da 270 a 5.870 euro, mentre il compenso di un arbitrato va da 1.620 euro per i procedimenti fino a 26 mila euro, a 16.200 euro se il valore è tra 260 mila e 520 mila euro. Sono i nuovi parametri forensi, emanati l’altro ieri dal ministro della giustizia, Andrea Orlando, e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il compenso dell’avvocato sarà liquidato per fasi, generalmente quattro per quanto riguarda l’attività giudiziale. La fase di studio della controversia, che prevede l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. La fase introduttiva del giudizio, che consiste negli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e il relativo esame. Si procede con la fase istruttoria, con le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi di impugnazione. E infine la fase decisionale, che consiste, tra l’altro, nelle precisazioni delle conclusioni e nell’esame di quelle delle altre parti illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica. Il nuovo decreto, inoltre, dà gas alla conciliazione giudiziale, prevedendo, in questo caso, un aumento fino a un quarto del compenso liquidato dal giudice rispetto a quello liquidabile per la fase decisionale. Mentre costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può inoltre essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.