Secondo l’ufficio l’intera architettura era finalizzata unicamente al risparmio di imposta – Irpeg, Irap, Iva – per recuperare il quale era stato emesso un avviso di accertamento parziale per oltre 1 milione di euro, non avendo ravvisato un’apprezzabile ragione economica del complesso giro.
Le pretese dell’Agenzia, comunque , non avevano passato il vaglio della Ctr locale che, escludendo un comportamento elusivo del contribuente, aveva validato le «ragioni economiche» dell’operazione societaria fondata su «atti legittimamente adottati» dagli organi preposti e nell’ambito di ineccepibili «scelte di politiche di impresa».
Il ricorso della società contribuente – rigettato e con condanna alle spese per le Entrate – dà oggi modo alla Corte di focalizzare ancora una volta i limiti dell’abuso del diritto, anche alla luce dei criteri della legge delega 23/2014, oggetto in queste settimane del previsto intervento dell’Esecutivo.
A partire proprio dal principio di garantire la libertà di scelta del contribuente, per verificare poi se lo scopo di risparmiare sulle tasse è «causa prevalente dell’operazione abusiva», escludere a presenza di un abuso se ci sono ragioni extrafiscali «non marginali» tenendo infine presente che le ragioni extrafiscali «non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione». Tra l’altro, nel caso specifico, la società aveva documentato la maggiore onerosità del finanziamento presso le banche rispetto a quello ottenuto dei soci, e aveva anche sottolineato che la contestata operazione di riduzione del capitale sociale era servita, appunto, a liberare capitali da investire e poi effettivamente investiti.