07.06.2021

Aumenti di capitale con appeal

  • Italia Oggi

Investire nella propria impresa conviene. Si è aperta, infatti, la finestra temporale per accedere al credito di imposta per gli aumenti di capitale. Dal 1° giugno 2021 via libera alle domande per il tax credit riservato alle imprese di medie dimensioni che hanno migliorato la loro situazione patrimoniale con un aumento di capitale sociale. La misura, introdotta dal decreto Rilancio, il dl 34/2020, consiste in un credito di imposta riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, nella misura del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021, ovvero fino a concorrenza del 50% per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021. Le istanze potranno essere inoltrate fino al 2 novembre 2021 e le agevolazioni saranno riconosciute in base all’ordine di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno (pari a 2 miliardi di euro).

Un tax credit per la patrimonializzazione. Nel complesso quadro di misure volte al dipanamento della congiuntura negativa da Covid-19, con l’art. 26, comma 8 del dl 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio) il legislatore ha pensato alle imprese italiane conferitarie che abbiano conseguito nel 2019 ricavi compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro e che, nel periodo marzo-aprile 2020, abbiano subito un’effettiva riduzione di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo ha fatto riconoscendo loro un credito d’imposta nella misura del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, e fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, integralmente versato entro il 30 giugno 2021. Si è cercato così di sopperire alla mancata inclusione di tali soggetti nel perimetro applicativo del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del dl Rilancio. A seguito, poi, delle modifiche apportate in materia dall’art. 1, comma 263 della Legge di bilancio 2021, la percentuale di credito d’imposta passa dal 30 al 50% per i soli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Tuttavia, l’accesso al beneficio rimane subordinato a un concreto aumento di capitale sociale entro il 30 giugno 2021, non essendo sufficiente la sola delibera di aumento; detto altrimenti, è necessario che il conferimento venga integralmente versato entro tale termine, posto che il credito di imposta riconoscibile è calcolato non sull’importo deliberato, ma su quello effettivamente conferito.

Soggetti ammessi e requisiti soggettivi. Rientrano nell’ambito di applicazione del bonus fiscale in esame tutte le società di capitali aventi sede in Italia, esclusi gli intermediari finanziari e assicurativi, nonché le società di partecipazioni finanziarie e non (comprese le holding industriali) di cui all’articolo 162-bis del Tuir. Oltre al calo di fatturato e alla soglia di ricavi di cui sopra detto, l’accesso al beneficio è subordinato alla ricorrenza di alcuni ulteriori requisiti. È infatti prescritto che la società conferitaria:

i) non sia rientrata, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa unionale sugli aiuti di Stato;

ii) versi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

iii) sia in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

iv) non rientri tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti ritenuti illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;

v) non presenti condizioni ostative, previste dall’art. 67 del dlgs n. 159 del 2011 per chi abbia commesso particolari reati.

È inoltre necessario che, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non siano occorse condanne definitive negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Termini e modalità di richiesta. Con provvedimento direttoriale n. 67800 dello scorso 11 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate ha definito nel dettaglio i termini e le modalità di presentazione dell’istanza utile per avvalersi del credito d’imposta di cui al comma 8 dell’articolo 26 del dl Rilancio. Come precisato nel documento di prassi, l’istanza può essere inoltrata esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal contribuente interessato oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del dpr 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica, in particolare, è effettuata tramite l’apposito software denominato «Credito Rafforzamento Patrimoniale», disponibile gratuitamente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate. Il bonus è riconosciuto dall’Agenzia, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell’istanza, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse stanziate per il 2021, che ammontano a circa 2 miliardi di euro. È chiaro, dunque, che la tempestività nell’inoltro della domanda giocherà un ruolo fondamentale ai fini dell’accesso al beneficio. L’esito della richiesta, sia esso positivo o negativo, sarà comunicato dall’Agenzia entro massimo 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, unitamente all’indicazione dell’importo spettante (in caso di esito positivo). Il sistema rilascerà una ricevuta attestante la presa in carico, ovvero, il diniego dell’istanza recante le motivazioni dello stesso. Le ricevute saranno a disposizione dell’istante nell’area riservata del sito istituzionale. Il servizio è attivo dal 1° giugno scorso con termine ultimo per l’inoltro delle istanze fissato al prossimo 2 novembre 2021. È sempre possibile inoltrare una nuova istanza, in sostituzione della precedente, entro la data di ricevimento della comunicazione dell’esito; la nuova istanza sostituisce la precedente anche ai fini dell’ordine di presentazione per il riconoscimento del credito d’imposta. Il contribuente che intende rinunciare al credito d’imposta precedentemente richiesto, potrà farlo entro il termine ultimo di presentazione delle domande con le modalità anzidette.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione avvalendosi del modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021. Come ulteriormente chiarito dal citato provvedimento direttoriale, nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare comunicato dall’Agenzia delle entrate, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato e lo scarto comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.