08.07.2020

Aumenti di capitale, quorum ridotto fino a fine anno

  • Il Sole 24 Ore

n pacchetto di consistenti misure per favorire la capitalizzazione delle società per azioni, quotate (o le cui azioni siano negoziate in un sistema multilaterale) e non quotate: è quanto risulta dall’articolo 36 del Dl Semplificazioni, che contiene, con riguardo alla materia dell’aumento del capitale sociale, la modifica di alcune norme del Codice civile,di cui una parte “a regime” e un’altra parte transitorie (valevoli cioè fino al 31 dicembre 2020).

Quanto a queste ultime, viene disposto che, sino alla data del 31 dicembre 2020 (il riferimento è da intendere alla data di svolgimento dell’assemblea), si possono assumere con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea (a condizione però che in assemblea sia presente almeno la metà del capitale sociale):

gli aumenti del capitale sociale con conferimenti in natura o di crediti (di cui agli articoli 2440 e 2441 del Codice civile);

l’introduzione nello statuto sociale delle società con azioni quotate (o negoziate in un sistema multilaterale) della clausola che consente di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (articolo 2441, comma 4, del Codice civile);

l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale (di cui all’articolo 2443 del Codice civile).

In sostanza, nei predetti casi si va in deroga ad ogni diversa disposizione statutaria in materia di quorum e, pure, in deroga al quorum deliberativo dei due terzi disposto dall’articolo 2368, comma 2, e dall’articolo 2369, commi 3 e 7, del Codice civile.

Sempre sino alla data del 31 dicembre 2020, le società con azioni quotate in mercati regolamentati (o negoziate in un sistema multilaterale) possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, anche se non autorizzati da un’espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente (a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale). Per la convocazione di un’assemblea finalizzata ad assumere una tale deliberazione, i termini di convocazione sono ridotti della metà.

Quanto alle modifiche a regime del Codice civile, per effetto del Dl Semplificazioni:

il nuovo comma 2 dell’articolo 2441 sancisce che per l’esercizio del diritto di opzione in relazione a un aumento di capitale sociale deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società (con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione) o, in mancanza, dall’iscrizione nel Registro delle imprese;

il nuovo comma 3 dell’articolo 2441 sancisce che se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte;

il nuovo comma 4 dell’articolo 2441 sancisce che, in caso di aumento di capitale deliberato nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, le ragioni dell’esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea.