Ma non si tratta di un modello inedito per la giustizia civile. Anzi. Gli strumenti che ora debuttano si aggiungono a una serie di forme alternative di risoluzione delle controversie già esistenti, alcune obbligatorie, altre facoltative, per ognuna delle quali cambiano l’organismo a cui rivolgersi, la procedura e i costi. Tanto che l’universo della conciliazione – creato per semplificare la gestione delle liti tra privati, cittadini e imprese – può diventare una babele per i non addetti ai lavori.
Le «vecchie» procedure
Negli anni scorsi sono stati introdotti – a volte in maniera sporadica e disorganica – numerosi procedimenti conciliativi stragiudiziali. Ad esempio, tra i percorsi obbligatori c’era quello da seguire per le controversie individuali di lavoro (trasformato in facoltativo nel 2010) e quello che imponeva di tentare la conciliazione presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura per le liti sui contratti agrari (abrogato nel 2011).
Sono invece ancora in vigore il tentativo obbligatorio di conciliazione al Corecom in materia di telefonia e telecomunicazioni e quello relativo ad alcune controversie sul diritto d’autore. Mentre è facoltativo, ad esempio, il tentativo di mediazione di fronte agli organismi di conciliazione o alle Camere di commercio per le liti in materia di turismo.
Un ruolo fondamentale per l’evoluzione del sistema di conciliazione l’ha avuto il Dlgs 5/2003, che ha disciplinato il processo societario e ha previsto una prima regolamentazione organica della conciliazione (anche se settoriale e solo facoltativa), che ha poi costituito la base della disciplina della mediazione.
A dettare le nuove regole è stato il Dlgs 28/2010. Ha introdotto il tentativo di mediazione come strumento generale di composizione delle liti civili e commerciali di fronte agli organismi accreditati dal ministero della Giustizia. E l’ha anche reso obbligatorio prima di iniziare un processo in una serie di materie: dal condominio alle divisioni, dai contratti bancari e finanziari alle locazioni.
Bocciata a fine 2012 dalla Corte costituzionale, la mediazione obbligatoria è stata reintrodotta un anno fa.
Ma nonostante l’introduzione della mediazione “generale” non sono mai stati cancellati i procedimenti obbligatori “speciali” già esistenti. Procedimenti che anzi possono funzionare a loro volta da «condizione di procedibilità» in giudizio al posto di quelli previsti dal Dlgs 28. Il doppio binario si propone, così, nel caso delle controversie che riguardano contratti finanziari e bancari: in alternativa alla mediazione, le parti possono attivare, rispettivamente, la conciliazione presso la camera Consob e il procedimento dinanzi all’Arbitro bancario finanziario.
C’è poi la classica procedura dell’arbitrato, che però – anche dopo la riforma del 2006 – è rimasta poco diffusa. E questo anche se le forme “amministrate” presso le Camere di commercio e gli altri enti che ne gestiscono e regolamentano il procedimento pongano rimedio alle principali criticità dell’arbitrato “ad hoc”, cioè regolato direttamente dalle parti nella clausola compromissoria del contratto.
I nuovi strumenti
La riforma del processo civile scommette ora sul coinvolgimento degli avvocati per abbattere l’arretrato. In particolare, ad accelerare la chiusura delle liti in corso dovrebbe contribuire la possibilità data alle parti di trasferire di fronte a un collegio di arbitri le controversie aperte in tribunale o in appello, che però non devono riguardare diritti indisponibili, né le materie di lavoro o previdenza, e non devono essere state assunte in decisione. In questo caso gli arbitri sono scelti – d’intesa tra le parti o dal presidente dell’Ordine – tra gli avvocati iscritti all’Albo locale da almeno tre anni.
La convenzione di negoziazione assistita, invece, consentirà ai litiganti (anche nelle controversie di lavoro) di affidarsi ai propri avvocati per la soluzione definitiva della controversia. Inoltre, sarà obbligatorio passare dalla negoziazione assistita prima di andare in giudizio in alcuni casi: le controversie regolate dal Codice del consumo, i risarcimenti da incidenti stradali (per cui fino al 2012 era obbligatorio tentare la mediazione) e le domande di pagamento fino a 50mila euro (esclusi i casi in cui è obbligatoria la mediazione).
Non è tutto. Potranno ricorrere alla negoziazione assistita dagli avvocati anche marito e moglie per separarsi o divorziare consensualmente, se non hanno figli minori o con handicap gravi o comunque non autosufficienti economicamente. Infine, le coppie in crisi, per separarsi o divorziare, potranno rivolgersi anche all’ufficiale dello stato civile.