04.12.2012

Atti processuali telematici

  • Il Sole 24 Ore

Obbligo di deposito degli atti processuali solo in via telematica a partire dal 30 giugno 2014. Relazione di notificazione a carico degli avvocati. Semplificazioni per la procedura del pignoramento del credito presso terzi.
Gli emendamenti del Governo al decreto legge sviluppo bis accelerano sul fronte della giustizia telematica e modificano in parte le procedure esecutive.
Così, a partire dal 30 giugno 2014, nelle controversie civili il deposito degli atti processuali e dei documenti di parte dei difensori si realizza utilizzando il solo canale digitale.
Nella stessa maniera si procede poi per quanto riguarda il deposito di atti e documenti da parte dei periti o comunque delle persone delegate dall’autorità giudiziaria. Nei processi esecutivi l’obbligo di utilizzo del canale telematico scatta successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione, mentre nelle procedure concorsuali il vincolo si applica solo al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
Il deposito si ha poi per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia. Il giudice può comunque disporre eccezioni per ragioni specifiche oppure quando sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
Per quanto riguarda la notifica, questa può essere eseguita unicamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici elenchi. Tocca poi all’avvocato provvedere alla stesura della relazione di notificazione che dovrà contenere tra l’altro:
– il nome, cognome e il codice fiscale dell’avvocato notificante;
– gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;
– il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
– il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
– l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
– l’indicazione dell’elenco da cui l’indirizzo è stato estratto.
Nella fase esecutiva poi, se il pignoramento riguarda i crediti che sono disciplinati all’articolo 545, terzo e quarto comma (soprattutto gli stipendi), quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato si considera non contestato.
Quando all’udienza di contestazione da parte del terzo il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se quest’ultimo non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato.