Cessione aree a scomputo degli oneri di urbanizzazione a zero tasse. L’atto deve essere considerato a titolo «gratuito» e, ai fini delle imposte sui trasferimenti e di donazione, lo stesso beneficia dell’esenzione.
Il Consiglio nazionale del notariato, con lo studio tributario n. 248-2014/T del 20/03/2014, è intervenuto sull’inquadramento giuridico, e il conseguente trattamento tributario, della cessione di aree a favore di un ente pubblico, il quale, come contropartita, non richiede al cedente alcun contributo di urbanizzazione.
Tale indicazione dottrinaria si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore delle disposizioni, di cui all’art. 10, dlgs. 23/2011 (Federalismo municipale) che, a partire dal 1° gennaio scorso, hanno soppresso tutte le agevolazioni e tutte le esenzioni di natura tributaria, con particolare riferimento a quelle applicabili ai trasferimenti immobiliari.
Preliminarmente, la commissione del notariato ha dovuto inquadrare giuridicamente l’atto, se a titolo oneroso o gratuito, ricordando che un recente documento di prassi delle Entrate (circ. 2/E/2014) ha evidenziato che le agevolazioni, di cui all’art. 32, dpr 601/1973 (registro in misura fissa ed esenzione da ipo-catastali) non trovano più applicazione con espresso riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni, di cui all’art. 10, del dlgs 23/2011.
Per il notariato, comunque, la cessione di un’area (spesso aree destinate a parcheggio) a scomputo degli oneri di urbanizzazione deve ritenersi un atto «essenzialmente» a titolo gratuito, giacché le parti non pongono in essere un vero e proprio regolamento di interessi, limitandosi a instaurare un «segmento negoziale» neutrale.
A sostegno di tale tesi, la Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 1366/1999) che ritiene la convenzione di lottizzazione una fattispecie contrattuale di natura pubblicistica finalizzata a realizzare gli scopi istituzionali dell’ente, la dottrina, che ritiene la convenzione di lottizzazione un contratto non a prestazioni corrispettive e, infine, la normativa (art. 28, legge 1150/1942) che definisce la detta cessione come «gratuita».
Posto quanto indicato, per il notariato restano applicabili, ai fini del trattamento tributario, le esenzioni per gli atti a titolo gratuito, come indicato in precedenza, di cui all’art. 32, dpr 601/1973, non rendendosi applicabile la disciplina riguardante l’imposta sulle donazioni e successioni, nonostante il recente intervento a cura del dl 262/2006, dovendosi applicare il principio giurisprudenziale (Cassazione nn. 5223/2008 e 14179/2007) secondo cui, tra due regole, deve essere applicata quella che evidenzia una maggiore aderenza alle caratteristiche dell’operazione in esecuzione.
In effetti, la norma speciale, contenuta nell’art. 32, dpr 601/1973, che non pare assolutamente cancellata per gli atti a titolo gratuiti, non resta abrogata da una norma di portata generale come quella prescritta per la tassazione degli atti gratuiti, di cui al dl 262/2006, per effetto del principio secondo il quale una legge generale posteriore non può derogare una legge speciale anteriore.