Benefici doppi a chi assume giovani apprendisti. Oltre agli incentivi propri del contratto può fruire anche del bonus della garanzia giovani. Lo stabilisce, tra l’altro, un decreto del direttore generale per le politiche attive del ministero del lavoro, che modifica la disciplina del bonus estendendolo all’apprendistato professionalizzante e al contratto a chiamata (intermittente), con effetto dal 1° maggio 2014. Un secondo decreto, inoltre, opera la revisione dei «profili» dei giovani d’iscrizione al piano, nonché delle relative modalità di calcolo dell’indice di svantaggio con effetto dal prossimo lunedì (2 febbraio).
Bonus assunzione. Il primo decreto modifica il bonus assunzione previsto dal piano garanzia giovani. Concesso a domanda da presentarsi all’Inps, si ricorda che il bonus spetta ai datori di lavoro che senza esservi tenuti assumono giovani iscritti al piano tra il 1° maggio 2014 e il 30 giugno 2017 d’età tra 16 e 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere d’istruzione e formazione se minorenni), non occupati (disoccupati o inoccupati ai sensi del dlgs n. 181/2000) né inseriti in percorsi di studio o formazione. Il bonus spetta nelle seguenti misure:
- assunzione a termine di durata pari o superiore ai 6 mesi = euro 1.500 per giovani dalla profilazione alta e 2.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta;
- assunzione a termine di durata pari o superiore ai 12 mesi = euro 3.000 per giovani dalla profilazione alta e 4.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta;
- assunzione a tempo indeterminato = euro 1.500 per giovani dalla profilazione bassa, 3.000 euro per quelli dalla profilazione media, 4.500 euro per quelli dalla profilazione alta, 6.000 euro per quelli dalla profilazione molto alta.
Quattro le modifiche, tutte aventi efficacia per il passato (pertanto, i datori di lavoro potranno far richiesta di eventuali benefici arretrati). La prima è l’eliminazione del divieto di cumulo del bonus con gli incentivi dell’apprendistato; la seconda è l’estensione del bonus al contratto di lavoro a chiamata. Infatti, in base all’originaria disciplina (decreto 8 agosto 2014) il bonus era escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Il nuovo decreto, riscrivendo la norma (art. 4 comma 5), stabilisce, che «l’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il lavoro domestico, ripartito e accessorio». La novità, dunque, sta nell’eliminazione del divieto per apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) e contratto di lavoro a chiamata (o intermittente). Il nuovo comma 5 all’art. 5 precisa, poi, che «per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato; qualora la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto». La terza modifica riguarda le assunzioni a termine e anche in questo caso di stratta di un ampliamento del beneficio. Secondo l’originaria norma (art. 5, comma 4) il beneficio era escluso in caso sia di rinnovo che di proroga del contratto a termine. La nuova norma, invece, esclude il beneficio soltanto in caso di rinnovo; mentre, in caso di proroga lo riconosce «qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi». Non solo; ma «nei casi il cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi». Ultima modifica è la possibilità di cumulo dell’incentivo con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori, nonché di quelli aventi natura selettiva, ma in tal caso nei limiti del 50% dei costi salariali.