05.10.2020

Antiriciclaggio, pmi in allerta

  • Italia Oggi

Pmi sotto osservazione per rischio riciclaggio: con il crescere esponenziale delle segnalazioni, aumenta il rischio di procedimenti penali per gli imprenditori e l’eventualità, non certo remota, che anche la società sia destinataria, ai sensi del dlgs 231/2001, di pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive.

Antiriciclaggio e pmi. Nel 2019 sono state segnalate all’Uif, l’Unità di informazione finanziaria, oltre 105 mila operazioni sospette di riciclaggio: record mai toccato prima e che ha a oggetto presunti illeciti compiuti in massima parte da organizzazioni criminali che cercano di reinvestire in aziende o settori «puliti» i proventi economici derivanti da operazioni illegali. Nel primo quadrimestre 2020, la Uif ha ricevuto 35.927 segnalazioni, con un incremento del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. Quanto alle principali forme che hanno originato le segnalazioni prevalgono i bonifici nazionali, i money transfer e le transazioni in contanti.

E se alcuni studi, tra cui da ultimo quello condotto dalla Cgia di Mestre, hanno ipotizzato, quale spiegazione al suddetto aumento delle segnalazioni di riciclaggio, la contrazione degli ultimi anni degli impieghi bancari vivi alle imprese, osservando come non sia da escludere che avendo ricevuto molti meno soldi dagli istituti di credito, tanti imprenditori, soprattutto piccoli, si siano ritrovati a rivolgersi a coloro che potevano erogare del credito con una certa facilità, certo è che i rischi sia per la persona fisica che per la società di incorrere in procedimenti penali è elevato. Infatti, l’Uif, una volta ricevuta la segnalazione, valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l’autorità giudiziaria, per l’eventuale sviluppo dell’azione di repressione.

I rischi penali per l’imprenditore. L’attuale art. 648-bis c.p. («Riciclaggio») punisce con la reclusione da quattro a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro, chiunque «Fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa». Peraltro, mentre in passato, grazie alla suddetta clausola che circoscrive i potenziali soggetti attivi, gli imprenditori che avevano commesso, o comunque contribuito a realizzare, il reato presupposto non dovevano rispondere anche del reimpiego dei proventi illeciti, a far data dal 1° gennaio 2015 costoro sono punibili a titolo di autoriciclaggio.

Le ragioni dell’utilizzo della clausola di riserva erano radicate nell’idea che la pena del reato presupposto racchiudesse già in sé la punizione per la condotta di «ripulitura» in capo al soggetto agente; ovvero che il riciclaggio si ponesse come naturale prosecuzione dell’originaria condotta criminosa, la quale ne avrebbe assorbito per intero il disvalore, rendendo la successiva condotta riciclatoria una mera attività post delictum sostanzialmente irrilevante. L’assoggettamento a pena per riciclaggio dell’autore del reato-presupposto avrebbe in altre parole comportato una duplicazione del trattamento sanzionatorio relativo a un unico fatto, violando il principio del ne bis in idem sostanziale. Al contempo, non sfuggiva né la portata offensiva del fenomeno criminale che costituisce un momento centrale di quell’attività attraverso la reimmissione delle disponibilità illecite nel mercato legale, né come si trattasse di un vantaggio ingiustificato di notevole rilevanza, idoneo a produrre un effetto negativo al limite del paradosso, per cui il riciclatore, effettuata una veloce valutazione in termini di convenienza, riteneva preferibile dichiararsi colpevole di concorso nel reato-presupposto, evitando così la condanna, spesso assai più gravosa, per riciclaggio. Da qui la scelta di riforma.

Società e 231. All’aumento del rischio di procedimenti penali per gli imprenditori, cresce anche la possibilità che la società sia destinataria di pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive. L’art. 25-octies dlgs 231/2001 include riciclaggio e autoriciclaggio nel catalogo dei reati idonei a far scattare la responsabilità da reato dell’ente.

La norma prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, elevando il range da 400 a 1.000 nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; dunque, tenuto conto che l’importo di un quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549, l’impresa potrebbe arrivare a pagare una sanzione milionaria. A cui si aggiungono per una durata fino a due anni le sanzioni interdittive della interdizione dall’esercizio dell’attività; della sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni dell’illecito; del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Peraltro, tenuto conto che tra i reati a loro volta presupposto del riciclaggio ne rientrano plurimi non contemplati direttamente dal dlgs 231/2001, si è evidenziato come in tal modo si finisca per ampliare il novero dei reati che generano la responsabilità dell’ente, estendendolo a fattispecie non considerate dal legislatore.

E se non è mancato chi ha suggerito un’interpretazione volta a limitare l’applicazione della responsabilità degli enti solo a quelle ipotesi di reimpiego che di fatto che abbiano come presupposto reati compresi nell’elenco di quelli idonei ad attivare di per sé il sistema espressivo 231, certo una puntuale predisposizione, e un costante aggiornamento, di modelli organizzativi assume un ruolo fondamentale.