14.02.2019

Antiriciclaggio, le sanzioni ampliano il campo d’azione

  • Italia Oggi

Anche internal audit, compliance e risk management, incluso il responsabile antiriciclaggio di istituti di credito ed enti assimilati soggiaceranno al rischio di essere assoggettati alle nuove sanzioni antiriciclaggio. Tali soggetti potrebbero essere chiamati in causa oltre ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale ed al direttore generale espressamente richiamati dall’art. 62 del dlgs 231/07. Vengono inoltre fornite specifiche puntualizzazioni sui criteri dai quali potrà essere desunto il carattere grave, ripetuto, sistematico o plurimo della violazione, criteri che, in relazione alla similitudine dei concetti espressi negli art. 62 e 56 del dlgs 231/07 potrebbero essere validi anche per i professionisti. Sono i tratti salienti del nuovo provvedimento Banca d’Italia datato 15 gennaio 2019 e pubblicato sulla G.U. n. 32 del 7/2/2019 (vigente dal prossimo 22 febbraio) recante la modifica delle «Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa» adottate il 18 dicembre 2012. Le disposizioni sono adeguate alle novità introdotte dal dlgs n. 90 del 2017, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, nonché alle disposizioni sanzionatorie nel TUF in attuazione delle Direttive UCITS V e MiFID II.

I soggetti chiamati in causa ai fini antiriciclaggio. L’art. 3 del provvedimento, in merito all’ambito di applicazione ai fini antiriciclaggio, ricorda che ad esso, oltre alle banche ed agli esponenti bancari, soggiacciono fra gli altri: le società di intermediazione mobiliare (Sim); le società di gestione del risparmio (Sgr); le società di investimento a capitale variabile (Sicav); le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (Sicaf); gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del T.U.; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento; le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’art. 106 del T.U.; i confidi; i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’art. 111 del T.U.; Poste Italiane Spa, per l’attività di bancoposta; Cassa depositi e prestiti Spa

Il ruolo di Banca d’Italia. Banca d’Italia accerta le violazioni, conduce l’istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non avere dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti. La disciplina e l’attività sanzionatoria sono ispirate a un approccio dissuasivo, proporzionale, oggettivo e trasparente, nei confronti dei soggetti interessati. Le fasi della procedura, dettagliatamente esposte nel documento, si articolano sull’accertamento della violazione, la contestazione della stessa, la presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale, la valutazione del complesso degli elementi istruttori, la proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento, la trasmissione della proposta agli interessati ed eventuale presentazione di ulteriori osservazioni al Direttorio l’adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttorio ed infine la notifica e pubblicazione del provvedimento. Le nuove regole si applicano alle violazioni commesse dopo la loro entrata in vigore, mentre ai procedimenti pendenti a detta data continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Soggetti coinvolti. Oltre che amministratori, direttori generali e sindaci, le sanzioni possono interessare i dipendenti a cui è affidata, nell’ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi, nonché coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l’inserimento nella struttura organizzativa della società.

Luciano De Angelis