Organizzazione dello studio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione delle operazioni sospette sono i quattro pilastri sui quali si deve fondare l’attività di vigilanza sull’osservanza della normativa antiriciclaggio che gli ordini professionali devono svolgere sui propri iscritti. Lo prevede il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) con l’informativa numero 146/2023 inviata ieri a tutti i presidenti degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili italiani e pubblicata sul sito dello stesso Consiglio nazionale.
Il documento è accompagnato da un questionario che si articola in quattro sezioni; una dedicata alla descrizione dell’organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio, una focalizzata sull’adeguata verifica della clientela, una illustrativa della conservazione documentale e una specifica per le segnalazioni di operazioni sospette. Ogni sezione del questionario è poi corredata di una nota introduttiva esplicativa del tema oggetto dei quesiti al fine di agevolarne la compilazione da parte degli iscritti.
Quattro sezioni
Da segnalare, nella prima sezione, le domande concernenti la formazione antiriciclaggio svolta, l’eventuale nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio, l’eventuale svolgimento di un’attività di autovalutazione del rischio di riciclaggio e l’adozione di specifiche procedure e/o modulistica standardizzata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio. Nella sezione dedicata all’adeguata verifica il professionista dovrà invece precisare se adotta misure proporzionate al rischio di riciclaggio, se effettua un controllo costante del rapporto con il cliente e se dallo stesso viene acquisita dichiarazione sulla titolarità effettiva; con riguardo alla conservazione documentale dovrà essere specifico il sistema usato (cartaceo, informatico e misto) e la presenza di regole di conservazione della documentazione per almeno dieci anni dalla data di cessazione del mandato con il cliente; nella sezione dedicata alla segnalazione di operazione sospette, infine, si chiede di verificare se il professionista sa che può effettuare la segnalazione direttamente alla Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) o tramite l’apposito applicativo messo a disposizione dello stesso Consiglio nazionale di categoria.
Ferma restando la libera determinazione di ogni ordine territoriale circa l’individuazione delle modalità di effettuazione della suddetta attività di controllo, per quelli che intendono avvalersi del questionario lo stesso dovrà essere compilato dagli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che svolgono l’attività professionale e andrà accompagnato da una specifica autodichiarazione circa la veridicità dei dati in esso contenuti.
Il questionario dovrà riguardare la raccolta di dati e di informazioni riferite all’anno solare precedente alla richiesta di compilazione (per esempio l’anno 2023 se la richiesta arriverà all’iscritto nel gennaio 2024) . Tutti gli ordini territoriali, ivi inclusi quelli che non si avvarranno del questionario proposto, dovranno comunicare al Consiglio nazionale, entro il 15 febbraio 2024, i dati, anonimizzati e aggregati, relativi alle risultanze dei controlli effettuati, onde consentire allo stesso Consiglio di predisporre la relazione annuale prevista dall’art. 5, comma 7, del decreto legislativo 231/07; tale documento, contenente i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte nell’ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo dei propri iscritti, dovrà essere trasmesso al Comitato di sicurezza finanziaria entro il 30 marzo.