08.02.2021

Ammortamenti, lo stop considera la vita utile dei beni

  • Il Sole 24 Ore

La possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (prevista dall’articolo 60, commi 7-bis e seguenti, del Dl 104/2020) ha destato grande interesse da parte delle imprese. Ma la norma, per com’è formulata, ha fatto sorgere una serie di dubbi circa gli impatti contabili della sospensione, che può essere applicata ai bilanci chiusi a partire dal 15 agosto 2020 (entrata in vigore del Dl 104/20) e, dunque, al bilancio al 31 dicembre 2020 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.

Senza dimenticare che l’ultima parte del comma 7-bis prevede che questa deroga all’articolo 2426 del Codice civile e ai principi contabili possa essere estesa anche agli esercizi successivi, con un decreto del Mef, in relazione all’evoluzione della situazione economica legata alla pandemia.

Stop, slittamenti e deroghe

I principali temi sul trattamento contabile della sospensione sono affrontati nella bozza del documento interpretativo n. 9 diffusa dall’Oic nei giorni scorsi e in pubblica consultazione fino a dopodomani (10 febbraio).

In primo luogo, il comma 7-bis prevede che la quota di ammortamento non effettuata nell’anno è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo; e con lo stesso criterio sono differite le quote susseguenti, cosicché il piano di ammortamento originario del cespite è prolungato di un anno. Quindi al minor ammortamento del bene è associata un’estensione di un anno della sua vita utile residua.

In tal caso, secondo l’Oic, se nel 2020 è sospeso l’intero ammortamento, la quota dell’esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) non si modifica nell’importo, perché la vita utile del bene viene prolungata di un anno. Le quote di ammortamento degli esercizi successivi restano immutate e la quota «intera» sospesa nel 2020 è imputata nell’ultimo anno del (nuovo) piano di ammortamento (esempio 3 del documento Oic, si vedano le schede a lato).

Se, invece, l’ammortamento del 2020 è sospeso solo in parte (ad esempio per il 40%), fermo restando che sia possibile incrementare la vita utile del cespite e il corrispondente piano di ammortamento di un anno, la quota degli esercizi successivi subisce una riduzione, perché va ricalcolata in misura pari al rapporto tra il valore residuo ammortizzabile del bene (al netto della quota al 60% imputata nel 2020) e la vita utile residua aggiornata (esempio 3-bis del documento Oic).

Ci si è chiesti, però, se un’impresa possa derogare a ciò, qualora non sia possibile allungare la vita utile del cespite, a causa di vincoli contrattuali o tecnici. L’Oic fa l’ipotesi di una società che detiene diritti di sfruttamento di software che hanno una durata contrattuale di cinque anni: in tal caso, la quota di ammortamento degli esercizi successivi (rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua non modificata) si incrementa rispetto al piano originario, dovendo “recuperare” il minor ammortamento 2020 nello stesso periodo inizialmente stimato. In altre parole, la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell’esercizio è “spalmata” lungo la vita utile residua del bene, aumentando pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare (esempio 4 del documento).

Acquisti nell’esercizio

Altro dubbio riguardava i beni acquistati nello stesso esercizio in cui ci si avvale della possibilità di sospendere gli ammortamenti (esercizio 2020 per i contribuenti “solari”), in ragione del fatto che le imprese, generalmente, applicano il criterio fiscale di ammortamento dei cespiti acquistati nell’anno, imputando forfettariamente il 50% della quota annua (criterio definito “accettabile” dall’Oic 16 in assenza di scostamenti significativi). Secondo l’Oic, la quota (ridotta) sospesa slitta all’ultimo esercizio del piano, restando invariate le quote intermedie. Ad esempio, se l’impresa decide di sospendere l’intera quota del 50% relativa al 2020, questa sarà imputata nell’ultimo anno di ammortamento, che recepirà un ammortamento ad aliquota piena, invece che dimezzata (esempio 5 del documento).

I bilanci terranno conto degli incroci tra questa deroga sugli ammortamenti e altre norme “straordinarie”, come quelle su perdite (si veda Il Sole 24 Ore dell’11 gennaio), rivalutazioni e riallineamenti.