13.03.2019

Al via dal 27 marzo prossimo il brevetto unico europeo

  • Italia Oggi

Al via dal 27 marzo prossimo il brevetto unico europeo. Grazie all’introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cosiddetto «effetto unitario») negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata. È l’effetto della pubblicazione, in G.U. n. 60 del 12 marzo 2019 del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18 recante «Attuazione della delega di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214». Oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, il dlgs istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti, con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo. Si inseriscono, inoltre, disposizioni volte a garantire l’applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l’Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo e a quelle promosse successivamente davanti all’autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio. Il brevetto unico europeo e il brevetto europeo rilasciato per l’Italia (si veda ItaliaOggi del 15 febbraio scorso) avranno effetto solo dopo la pubblicazione della loro menzione nel Bollettino europeo dei brevetti. Ci sarà, però, un regime transitorio per le cause pendenti relative ai brevetti europei rilasciati per l’Italia. Mentre, per il diritto brevettuale tout-court arrivano limitazioni all’esclusiva; questa non scatterà più per gli atti sperimentali legati all’immissione di farmaci in commercio, per l’utilizzo sperimentale di scoperte e brevetti legati a varietà vegetali e per l’utilizzo di invenzioni brevettate su navi, aerei e mezzi di terra che fanno ingresso temporaneo o accidentale in Italia. Nello specifico il dlgs (gemello di quello in materia di marchi pubblicato con il numero 15 sulla G.U. n. 57 dell’8 marzo scorso, si veda ItaliaOggi del 9 marzo 2019) riscrive integralmente il comma 1 dell’articolo 56 del codice di Proprietà industriale (dlgs 30/2005). Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia ed il brevetto unitario europeo garantiranno ai rispettivi titolari i diritti previsti dagli articoli 25 e 26 dell’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti; articoli che riassumono le disposizioni atte ad impedire l’utilizzo diretto e indiretto delle invenzioni. L’accordo in questione, va ricordato, è stato ratificato e reso esecutivo dalla legge 214/2016, mentre i limiti agli effetti brevettuali sono stati imposti dall’articolo 27 del medesimo accordo. Cancellato, inoltre, il comma 2 dell’articolo 56 del Codice di proprietà industriale; dispone che le contraffazioni siano valutate in conformità alla legislazione italiana in materia. L’esclusiva brevettuale non scatterà più per gli atti sperimentali effettuati privatamente e a fini non commerciali, diretti a ottenere, anche all’estero, autorizzazioni a immettere farmaci in commercio. Nessuna esclusiva infine per gli atti sperimentali relativi all’oggetto dei brevetti e all’utilizzazione dei materiali biologici per coltivazioni, scoperte e sviluppi di altre varietà vegetali.