Nella sentenza si affronta il caso della più grande partecipata pubblica nazionale, la A2a SpA, azienda lombarda attiva, tra l’altro, nella vendita e la distribuzione di energia elettrica, che, dal 1996 al 1999, si è vista recapitare dall’agenzia delle Entrate una serie di avvisi di accertamento che, per effetto delle disposizioni dettate dal Dl 185/2008, prevedevano il recupero sia della sorta capitale (l’aiuto illegittimo) sia degli interessi. Tuttavia, la norma prevede che nella fase di restituzione le imprese beneficiarie dell’aiuto illegittimo corrispondano anche l’interesse composto in luogo di quello semplice.
Il contenzioso col Fisco nazionale si è concluso davanti alla Corte di cassazione che, rilevando un profilo di interesse comunitario nella fattispecie, ha rinviato la decisione all’organo di giustizia europea.
L’avvocatura generale aveva già ampiamente rilevato la compatibilità col diritto comunitario della norma italiana. In particolare, ci si riportava all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 sul recupero degli aiuti, secondo cui «il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto». Nonostante la decisione di recupero dell’aiuto fosse stata notificata alla Repubblica italiana prima della data di entrata in vigore del regolamento, l’avvocato generale aveva posto in evidenza come tale successione cronologica non rappresentasse un ostacolo al fatto che l’Italia potesse applicare l’interesse composto al recupero degli aiuti anche prima dell’emanazione del Regolamento stesso, anche considerando che la normativa comunitaria precedente non lo impediva.
Così, concluse l’avvocato generale, «la Repubblica italiana aveva libertà di scelta tra l’applicazione degli interessi su base semplice o composta».
Questa conclusione è stata ripresa in tutto e per tutto dalla Corte, che infatti ricorda come, all’epoca in cui la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti, il diritto dell’Unione non specificava se gli interessi dovessero essere calcolati su base semplice o composta, per cui spettava unicamente all’ordinamento italiano determinare se il tasso di interesse dovesse essere determinato su base semplice o composta. Va poi evidenziata la parte della sentenza in cui la Corte chiarisce che, benché il principio della certezza del diritto non consente di applicare un regolamento a una situazione definitasi prima della sua entrata in vigore, esso si applica anche agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della vecchia legge. Pertanto, la normativa italiana non ha nessun effetto retroattivo e si limita ad applicare una disciplina nuova agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della normativa precedente.